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Sentenza — n. 1100/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Hasnaoui Karima è stata condannata per i reati di minaccia grave, porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale (fatti tutti commessi il 2 marzo 2016). Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale per prescrizione: il termine, si argomenta, sarebbe decorso già prima della pronuncia della decisone impugnata. Si aggiunge che nella specie al termine massimo di cinque anni dovrebbe essere aggiunto il periodo di sospensione intercorrente tra l'udienza dell'8.6.2018 e quella del 5.10.2018, pari a 119 giorni, oltre ai 63 giorni di sospensione del termine dovuto alla pandemia Covid.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità sanzione penale riduzione della pena durata dell'infrazione reati contro la tranquillità pubblica
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Hasnaoui Karima, nata in Algeria il 16/04/1969 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 21/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione contestata; lette le conclusioni dell'avv. Gianluca Franchi, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Hasnaoui Karima è stata condannata per i reati di minaccia grave, porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale (fatti tutti commessi il 2 marzo 2016).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato contravvenzionale per prescrizione: il termine, si argomenta, sarebbe decorso già prima della pronuncia della decisone impugnata. Si aggiunge che nella specie al termine massimo di cinque anni dovrebbe essere aggiunto il periodo di sospensione intercorrente tra l'udienza dell'8.6.2018 e quella del 5.10.2018, pari a 119 giorni, oltre ai 63 giorni di sospensione del termine dovuto alla pandemia Covid.

3. E' stata trasmessa una memoria con cui si riprendono gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Considerati i periodi di sospensione, la contravvenzione per cui si procede si è estinta per prescrizione il 30 giugno 2021. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione e la pena deve essere rideterminata per i residui reati di cui ai capi A) e C) in mesi tre e giorni dieci di reclusione, cioè eliminando da quella di mesi quattro di reclusione, inflitta dai Giudici di merito, la frazione di pena di venti giorni di reclusione inflitta per il reato di cui al capo B). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo B) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per i residui reati in mesi tre e giorni dieci di reclusione. Così deciso in Roma, il