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Sentenza — n. 833/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orrico Luigi, nato il 04/01/1960 a Napoli avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. Marco De Meo, in sostituzione dell'Avv. Celestino Gentile che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ;dt

Regesto Legislator

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art. 63, comma 4 cod. pen; Sentenza — n. 833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza il difensore di Orrico ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità dell'aumento illegale della pena ex art. 63, comma 4 cod. pen., in quanto la pena di anni 6 di reclusione fissata per il più grave reato di estorsione aggravata era stata aumentata della metà fino ad anni 9 di reclusione per la concorrente aggravante mafiosa, anziché nella misura di un terzo.

Parole chiave

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aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena errore di calcolo motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 63, comma 4 cod. pen
Avverso detta sentenza il difensore di Orrico ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità dell'aumento illegale della pena ex art. 63, comma 4 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Orrico Luigi, nato il 04/01/1960 a Napoli avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. Marco De Meo, in sostituzione dell'Avv. Celestino Gentile che, riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ;dt

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il difensore di Luigi Orrico ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il luglio 2018, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A) e di estorsione aggravata con l'ulteriore aggravante mafiosa (capo B). Il ricorso per cassazione, proposto per i profili della responsabilità e dell'aggravante mafiosa in ordine al delitto di estorsione, della responsabilità per la fattispecie associativa e del diniego delle attenuanti generiche, è stato rigettato dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 13908 del 22 dicembre 2021.

Avverso detta sentenza il difensore di Orrico ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità dell'aumento illegale della pena ex art. 63, comma 4 cod. pen., in quanto la pena di anni 6 di reclusione fissata per il più grave reato di estorsione aggravata era stata aumentata della metà fino ad anni 9 di reclusione per la concorrente aggravante mafiosa, anziché nella misura di un terzo.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero la censura risulta affatto eccentrica rispetto ai temi devoluti con i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, come sopra indicati, e quindi al perimetro delle specifiche questioni rimesse al giudizio della Suprema Corte e decise con la sentenza n. 13908 del 2022.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così