Sentenza — n. 832/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Raza Muhammad Kazmi ricorre avverso la ordinanza in epigrafe emessa in data 29/9/2022 dalla Corte di appello di Napoli con la quale è stata emessa nei confronti del Kazmi la misura cautelare della custodia in t carcere in relazione al mandato di arresto europeo processuale emesso dalla A.G. francese in data 16/6/2020 nei confronti dello stesso in relazione al delitto di concorso in tentato omicidio commesso in data 4.9.2017, a seguito del quale è stata disposta la consegna del Kazmi.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce insussistenza dei presupposti cautelari ex art. 9, comma 5, I. n. 69/2005 e 12 della decisione quadro 2002/584/GAI nonché carenza della motivazione circa l'applicazione della misura in carcere ed insussistenza della condizione di irreperibilità, ricollegata ad un solo occasione mancato reperimento del ricorrente presso la sua abitazione in Frattamaggiore.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kazmi Mihammad Raza, nato in Pakistan il 8/1/1988 avverso la ordinanza del 29/9/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Raza Muhammad Kazmi ricorre avverso la ordinanza in epigrafe emessa in data 29/9/2022 dalla Corte di appello di Napoli con la quale è stata emessa nei confronti del Kazmi la misura cautelare della custodia in t carcere in relazione al mandato di arresto europeo processuale emesso dalla A.G. francese in data 16/6/2020 nei confronti dello stesso in relazione al delitto di concorso in tentato omicidio commesso in data 4.9.2017, a seguito del quale è stata disposta la consegna del Kazmi.
2. Il ricorrente deduce insussistenza dei presupposti cautelari ex art. 9, comma 5, I. n. 69/2005 e 12 della decisione quadro 2002/584/GAI nonché carenza della motivazione circa l'applicazione della misura in carcere ed insussistenza della condizione di irreperibilità, ricollegata ad un solo occasione mancato reperimento del ricorrente presso la sua abitazione in Frattamaggiore.
3. Nelle more risulta che il ricorrente è stato consegnato alla A.G. francese e revocata la misura cautelare in data 29/9/2022.
4. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). CONSIDERATO IN DIFtITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della consegna del ricorrente alla A.G. francese e della revoca della misura cautelare.
2. Le ragioni sopravvenute esentano il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenut carenza di interesse.