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Sentenza — n. 830/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 14.2.2022 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Ilario Spagnolo con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. in quanto partecipe con la dote di "sgarro" di una articolazione locale della 'ndrangheta operante nel comune di Stilo e zone limitrofe e confederata alla cosca "Taverniti" operante in Gerocarne e zone limitrofe, capeggiata da Fernando Spagnolo, almeno a partire dall'anno 2013 con condotta permanente fino al luglio 2020.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. proc. pen, art. 416- bis cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Parole chiave

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spionaggio nel diritto penale collaboratore della Securitate aiuto all'evasione di detenuti partecipazione al reato traffico aggravato di stupefacenti attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. proc. pen
Con il terzo motivo inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod.
art. 416- bis cod. pen
Con il terzo motivo inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen.
art. 626 cod. proc. pen
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spagnolo Ilario, nato a Siderno il 21/06/1981 avverso la ordinanza del 5/5/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. Giuseppe Milicia e avv. Giuseppe Gervasi che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 14.2.2022 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Ilario Spagnolo con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. in quanto partecipe con la dote di "sgarro" di una articolazione locale della 'ndrangheta operante nel comune di Stilo e zone limitrofe e confederata alla cosca "Taverniti" operante in Gerocarne e zone limitrofe, capeggiata da Fernando Spagnolo, almeno a partire dall'anno 2013 con condotta permanente fino al luglio 2020.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Ilario Spagnolo deducendo: 2.1. Con il primo motivo carenza della motivazione con riferimento alla rilevanza indiziaria delle intercettazioni eteroaccusatorie di Giuseppe Furina a carico del ricorrente; omessa o illogica valutazione degli elementi di prova contrari (costituiti da giudicato penale e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia) alla versione dell'intercettato; travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Belnome riguardanti il "macellaio" di Stilo ed utilizzazione di elemento di prova mai acquisito.

Il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda che lo ha attinto si basa essenzialmente sulla chiamata in reità del Furina nell'ambito delle conversazioni captate intervenute con suo padre Agazio. Rimane inspiegata la inidoneità delle captazioni a coinvolgere il Furina nella stessa ipotesi associativa e, invece, la loro sufficienza a giustificare la medesima accusa nei confronti del ricorrente, questione che avrebbe dovuto valere per saggiare la affidabilità di tali dichiarazioni anche per le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata al Tribunale.

Tale insufficienza perbene, specificamente, alla affermazione secondo la quale Vincenzo Taverniti, quale rappresentante del locale viciniore di Gerocarne, avrebbe generato il patto federativo tra la locale originaria di Gerocarne e quella derivata di Stilo. Il Tribunale ha illogicamente superato l'accertamento definitivo della estromissione del Taverniti dalla locale di Gerocarne sin dal 2002, sulla base della continuità delle successive frequentazioni mafiose dello stesso Taverniti, nonostante a questi non sia contestato alcunché in relazione alla costituzione e direzione del locale di Stilo.

Inoltre, illogica è la smentita del Tribunale circa la rilevanza delle dichiarazioni del Belnome sulla inesistenza del locale di ‘ndrangheta di Stilo, anticipando arbitrariamente negli anni 2008/2009 il periodo temporale di tale affermazione rispetto alla successiva costituzione del locale ad opera del Taverniti. Ancora, del tutto privo di fondamento è l'assunto del Tribunale secondo il quale l'appartenenza di Fernando Spagnolo alla 'ndrangheta è confermata dalle dichiarazioni del Belnome sul macellaio di Stilo frequentemente incontrato in compagnia di Ruga Andrea "incaricato di portare novità e imbasciate per conto del sodalizio criminoso riconducibile a quest'ultimo", autoevidente rispetto al contenuto del verbale che il ricorso riporta. 2.2.

Con il secondo motivo vizio di omessa o manifestamente illogica motivazione in ordine agli argomenti esposti con la memoria difensiva e degli elementi di prova acquisiti con le indagini difensive in ordine a punti rilevanti del ragionamento indiziario. In particolare, con riguardo: - alle dichiarazioni di Antonio Belnome a confutazione della attendibilità delle informazioni provenienti dal Furina e, segnatamente, alla inverosimiglianza della doppia affiliazione, questione del tutto ignorata dal Tribunale; - alla confutazione della tesi sulla indicazione da parte del ricorrente dei territori di competenza della cosca nell'intercettazione ambientale del 21.4.2013 ore 11:24:00 all'interno della Fiat Grande Punto Tg DV534WF, non avendo il Tribunale tenuto conto della coincidenza dei possedimenti terrieri in capo alla famiglia Spagnolo con quelli indicati nella conversazione; - alla confutazione della valenza significativa del potere mafioso dell'interessamento del ricorrente alle vicende coniugali di Geracitano con riferimento alla dedotta risalente stretta qualità amicale del rapporto tra i due e della conoscenza del fatto solo un anno dopo da parte di Fernando Spagnolo. 2.3.

Con il terzo motivo inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La ordinanza non chiarisce se e in che modo si sarebbe concretizzata l'esteriorizzazione della autonoma forza intimidatrice della supposta cosca Spagnolo; né specificato come e perché i reati oggetto di vari procedimenti fossero riconducibili ad un comune programma associativo; né, ancora, quali siano i legami strutturali della ipotizzata cosca con la 'ndrangheta dalla quale deriverebbe. 2.4.

Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in relazione alle caratteristiche del vincolo organizzativo ed alla sua connessione con la forza intimidatrice nonché alla partecipazione del ricorrente alla locale di Stilo. La ordinanza incentra la sua motivazione sulla ipotesi secondo la quale la consorteria sfrutterebbe il metus promanante dal soggetto apicale e dalle relazioni di costui con individui di analoga caratura, più che sul vincolo organizzativo tra i sodali. Cosicché il giudizio di sintesi sugli elementi a carico del ricorrente riproduce essenzialmente le risultanze relative alla posizione del soggetto in posizione apicale, Fernando Spagnolo.

Gli elementi che, invece, attingono direttamente il ricorrente non individuano un ruolo definito in seno alla consorteria, né sono compatibili con la collocazione temporale della operatività della associazione in epoca successiva al luglio 2010.

3. Sono stati depositati motivi aggiunti con particolare riguardo al primo, terzo e quarto motivo di ricorso con relativi allegati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. E' preliminare la considerazione del terzo e quarto motivo, incentrati sul tema della esistenza della contestata associazione mafiosa facente capo a Fernando Spagnolo.

3. La lunga esposizione volta a desumere la sussistenza della cosca Spagnolo di Stilo, parte dalla considerazione della posizione di Vincenzo Taverniti quale accertato partecipe della cosca di Gerocarne almeno fino al 2002 (v. pg. 4 della ordinanza impugnata) per valorizzare i rapporti e le cointeressenze con gli Spagnolo e di questi con altri esponenti di ndrangheta quali Salvatore Scrivo (ucciso nel 2016) e Antonino Russo (ucciso nel 2016). Si considerano, poi, le vicende collegate all'omicidio di Giuseppe Gerace e al ferimento di Marcello Geracitano nel 2012 ( v. pg.6 e ss., ibidem) per i sospetti a carico di Fernando Spagnolo e la vicenda dell'omicidio di Marcello Geracitano, avvenuto il 17.1.2015, per il quale Fernando Spagnolo è stato condannato all'ergastolo, dalla quale si inferisce la collocazione della famiglia Spagnolo nei contesto 'ndranghetistico di Stile federato con la consorteria dei Tavernití(v. pg. 15, ibidem).

Si passa poi a considerare la vicenda del tentato omicidio di Vincenzo Taverniti verificatosi nel 2002, la visita a questi, nell'occasione, da parte di Fernando Spagnolo, le frequentazioni tra quest'ultimo ed il Taverniti, la partecipazione dello Spagnolo al matrimonio di Gaetano Taverniti nel 2013 per avvalorare l'intraneità degli Spagnolo al contesto ndranghetistico della cosca di Gerocarne. Nell'ambito del delineato contesto sono valorizzate le captazioni del 2013 che vedono quale protagonista Giuseppe Furina, genero di Fernando Spagnolo in colloquio con suo padre Agazio (v. pg. 19 e ss., ibidem).

E' questi che parla del legame del suocero con la cosca di Gerocarne dei Taverniti, del pericolo che questi, scampato all'operazione "Crimine", fosse a rischio per altrui propalazioni. Quindi si consideravano i medesimi colloqui per appurare l'affiliazione della famiglia Spagnolo alla "locale di Stilo", ritenuta confederata con la "locale di Gerocarne" ( v. pg. 21 e ss., ibidem) alla quale erano stati affiliati sia Gesen Spagnolo che l'attuale ricorrente al quale sarebbe stata attribuito lo "sgarro" per due volte, in relazione alle due cosche di Stilo e Gerocarne; ancora, era considerata -sempre nell'ambito delle captazioni in parola, la vicenda del passaggio di Antonino Russo alla cosca Ruga, vicenda per la quale il ricorrente rimproverava il fratello del Russo, Francesco per il comportamento tenuto nei confronti del padre Fernando.

Quindi si considerano le frequentazioni del ricorrente con Antonino Russo dopo la sua scarcerazione del 2014 (essendo detenuto dal 2010) parlando di riavvicinamento fino all'uccisione del Russo 2016 (rimasta irrisolta) ( v. pg. 24 e ss., ibidem). Si considera poi la captazione del 21.4.2013 tra il ricorrente ed un rom che si valorizza nel senso che il primo indica la zona di influenza della sua cosca e la vicenda del pestaggio di Andrea Vasile per ragioni sentimentali nell'ambito del quale si individua l'intervento, qualificato mafioso, del ricorrente (v. pg. 26 e ss., ibidem).

Si prosegue considerando quella parte delle captazioni tra Furina e suo padre sulle conseguenze della operazione "Crimine" sugli assetti mafiosi per ribadire la collocazione mafiosa degli Spagnolo (v. pg. 31 e ss., ibidem). Infine, si considerano alcune ipotesi di reato che coinvolgono gli Spagnolo (v. pg. 45 e ss., ibidem): l'estorsione in danno di Milardi per l'assunzione di Gesen Spagnolo nel 2011; il pascolo abusivo perseguito dagli Spagnolo (vicende del 2013); il danneggiamento della casa rurale del sindaco di Stilo, Miriello (2018) per sospetti sugli Spagnolo.

4. Ritiene questa Corte che la lunga disamina del variegato compendio non giustifichi, innanzitutto, la ritenuta esistenza della consorteria mafiosa operante, in maniera autonoma, sul territorio di Stilo, capeggiata da Fernando Spagnolo e partecipata dai suoi prossimi congiunti, tra i quali l'attuale ricorrente (v. pg. 59 della ordinanza).

5. Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati- fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico(Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018;

Demasi, Rv. 273093) risiedendo l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811).

6. Non esaurisce il necessario thema probandum sulla realizzazione del dato strutturale ed organizzativo l'attribuzione a Fernando Spagnolo della caratura criminale ‘ndranghetistica non essendo chiariti - al di là delle parole del Furina, ritenuto estraneo alla compagine - i termini del rapporto federativo della cosca di Stilo con quella di Gerocarne dei Taverniti. Né soccorrono al riguardo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Belnome (v. pg. 63 e ss., ibidem) che - non solo nega l'esistenza per obiettive ragioni territoriali della locale di Stilo negli anni 2008/2009 - ma ancora una volta si incentra sulla caratura criminale di Fernando Spagnolo ricollegandolo al sodalizio criminale facente capo a Andrea Ruga.

7. Nella ricostruzione avallata dal Tribunale - rispetto alla già esigua compagine associativa strettamente familiare - manca l'individuazione di una struttura associativa riconducibile a Fernando Spagnolo alla quale non può sopperire la ipotesi federativa tra la cosca Taverniti e quella Spagnolo né, tantomeno la sua aura 'ndranghetistica. In mancanza della sufficiente individuazione del fondamentale dato, non valgono la lunga serie di inferenze che non vanno oltre la caratura criminale di Fernando Spagnolo e le sue contiguità 'ndranghetistiche.

8. A maggior ragione, non trova adeguata giustificazione la ritenuta partecipazione del ricorrente alla supposta associazione, oggetto del primo e secondo motivo di ricorso. A parte la isolata notizia proveniente dal Furina, la ordinanza non dà conto della necessaria individuazione del ruolo partecipativo del ricorrente secondo l'autorevole orientamento per il quale l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, essendo stato incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02). Come pure non si dà conto della condotta di partecipazione alla ipotizzata associazione di tipo mafioso, la quale si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Non solo manca qualsiasi connotazione probante della pretesa affiliazione e dell' ipotizzato riconoscimento di essa da parte della cosca federata, ma le isolate ed eterogenee vicende che vedono protagonista il ricorrente, risultano prive di una sostanziale saldatura alla ipotesi associativa mafiosa non esplicitando una effettiva manifestazione del suo programma, quanto - invece e ancora una volta - emanazione di una aura criminale ora del padre, ora dello stesso ricorrente.

9. Il duplice difetto delle ragioni indiziarie a carico del ricorrente impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella emessa in data 14/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.

10. Ne consegue l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

11. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza in data 14/2/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Dispone l'immediata liberazione di Spagnolo Ilario se non det