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Ordinanza — n. 829/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as already decided in prior ruling on same procedural nullity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the identical procedural issue was already resolved in a prior ruling. The Prosecutor sought to challenge a lower court's declaration of nullity regarding the failure to notify the defense counsel for weapons and drug offenses. The court rejected the new motion, citing the principle of res judicata established in the earlier decision of April 2022.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the same grounds and object have already been definitively decided by a final judgment in a prior proceeding.

Parole chiave

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res judicata procedural nullity repeated appeal defense notification criminal procedure inadmissibility prior ruling legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Sez. IV, n. 18061 del 4 aprile 2022
Rilevato che il medesimo ricorso è già stato deciso da questa Corte nel procedimento RG 2148/2022, con sentenza Sez. IV, n. 18061 del 4 aprile 2022, non mass.; Ritenuto, dunque, che deve dichiararsi non luogo a procedere.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di:

2. Grimaldi Salvatore, nato a Caivano il 11/10/1962 Avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del Tribunale di Cuneo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo presenta un unico motivo di ricorso in cui deduce l'abnormità dell'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, in relazione ai reati di porto abusivo di armi (art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110) e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), di Salvatore Grimaldi, per mancata notifica al suo difensore di fiducia;

Rilevato che il medesimo ricorso è già stato deciso da questa Corte nel procedimento RG 2148/2022, con sentenza Sez. IV, n. 18061 del 4 aprile 2022, non mass.; Ritenuto, dunque, che deve dichiararsi non luogo a procedere. P. Q. M. Dichiara non luogo a procedere perché il medesimo ricorso è già stato deciso nel procedimento RG 2148/2022 con sentenza 18061/2022. Così deciso i