Sentenza — n. 828/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso in epigrafe, presentato contro sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., con il quale si deducono l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'eccessività della pena, oltre che — ma in termini meramente enunciativi — l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 828/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con il quale si deducono l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'eccessività della pena, oltre che — ma in termini meramente enunciativi — l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Trainotti Stefania, nata a Rovereto il 14/08/1985 avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 20/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe, presentato contro sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., con il quale si deducono l'omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'eccessività della pena, oltre che — ma in termini meramente enunciativi — l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il