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Ordinanza — n. 827/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as the confiscation claim was not in the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 827/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marouf Mustapha inadmissible de plano. The appellant argued a violation of Article 240 of the Penal Code regarding a monetary confiscation, but the court found no such confiscation measure in the appealed second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal alleging a violation of Article 240 of the Penal Code regarding confiscation is inadmissible de plano if the specific confiscation measure is absent from the judgment under review.

Parole chiave

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confiscation of assets inadmissibility de plano Article 240 Penal Code procedural defect Cassation appeal confisca sotto sanzione internazionale confisca dei beni impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Art. 364 c.p.c.
art. 240 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Marouf Mustapha, nato in Marocco il 17/8/1983 avverso la sentenza del 4/3/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce violazione dell'art. 240 cod. pen., ha ad oggetto una confisca di somma di denaro che non risulta disposta dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/