Sentenza — n. 825/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montella Mariano nato a Napoli il 06.04.1965 avverso la sentenza dell'8 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Montella Mariano in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
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Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 825/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montella Mariano nato a Napoli il 06.04.1965 avverso la sentenza dell'8 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Montella Mariano in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2022 La Consigliera estensora Il Presidente