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Sentenza — n. 823/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 823/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma di quella emessa in primo grado ed in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa ciascuno a Mauro ed Alessio Corsano, previa rinunzia da parte degli imputati dei motivi di appello concernenti il merito del giudizio in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 589 comma 2 c.p; Sentenza — n. 823/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa ciascuno a Mauro ed Alessio Corsano, previa rinunzia da parte degli imputati dei motivi di appello concernenti il merito del giudizio in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione allegazioni d'asilo contraddittorie ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione ritiro della querela penale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma di quella emessa in primo grado ed in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 589 comma 2 c.p
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Corsano Mauro, n. Eboli (Sa) 15/01/1993 Corsano Alessio, n. Eboli (Sa) 20/08/1990 avverso la sentenza n. 514/22 della Corte di appello di Salerno del 18/03/2022 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno, in riforma di quella emessa in primo grado ed in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa ciascuno a Mauro ed Alessio Corsano, previa rinunzia da parte degli imputati dei motivi di appello concernenti il merito del giudizio in relazione a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990).

2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso congiunto gli imputati, lamentando quale unica ragione di doglianza la mancata valutazione dei motivi di appello da parte del collegio, sostenendo che gli stessi non erano mai stati rinunciati ex art. 589 comma 2 c.p.p., dal momento che la procura rilasciata al difensore era esclusivamente finalizzata al cd. "concordato" ex art. 599-bis cod. proc. pen. "ovvero subordinata all'accordo con il Procuratore Generale sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello medesimi".

3. Con successiva dichiarazione resa in data 19 agosto 2022 in sede penitenziaria, Alessio Corsano ha, tuttavia, espressamente dichiarato di rinunziare all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Quanto al ricorrente Alessio Corsano per successiva rinunzia alla impugnazione (art. 591, lett. d, cod. proc. pen.); quanto a Mauro Corsano, poiché la sentenza impugnata dà espressamente atto che erano stati rinunciati i motivi di gravame a condizione che fosse recepito l'accordo sulla pena, quale in effetti ratificato dal giudice di appello. Nessun ulteriore motivo di doglianza poteva, pertanto, residuare a fronte di detta richiesta. Del resto nel cd. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., unicamente nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi, quanto a Corsano Alessio per rinuncia, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c