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Sentenza — n. 820/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 820/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro. La Corte di appello di Catanzaro ha valorizzato erroneamente, a sostegno della sua decisione finale: -la rinuncia della difesa ai motivi di appello (che avrebbero contenuto anche un motivo sul sequestro della somma di denaro); -l'acquiscenza che la difesa aveva dato alla richiesta del Sostituto Procuratore generale di procedere alla confisca in esame, per giungere ad un concordato sulla pena. L'atto di appello non conteneva un motivo dedicato a tale specifico aspetto, limitandosi la difesa a chiedere - solo in calce ai motivi nuovi - il dissequestro delle somme sequestrate all'odierno ricorrente, evidenziando la legittima provenienza del denaro rinvenuto in possesso del ricorrente, solo quale dimostrazione dell'estraneità dello Stilo a contesti o condotte di tipo illecito, e non quale questione rilevante ai fini della confisca.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 85-bis d.P.R. 309/1990, art. 240 cod. pen, art. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 240-bis cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre per cassazione Stilo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990, 240-bis cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen. Si sarebbe in presenza di una inammissibile reformatio in pejus, per essere stata la confisca nei confronti di Stilo, unico appellante, disposta per la prima volta solo in appello.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali pena di recesso reformatio in peius commutazione della pena pecuniaria restituzione della proprietà confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha rideterminato la pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., comminata a Stilo Rocco in relazione al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4 , d.P.R.
artt. 85-bis d.P.R. 309/1990
pen., in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990, 240-bis cod.
art. 240 cod. pen
del Tribunale di Catanzaro, infatti, prevedeva unicamente la confisca ex art. 240 cod. pen.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
della sostanza stupefacente e del restante materiale ancora in sequestro; non emergeva, invece, alcun passaggio dedicato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 o ex art.
art. 240-bis cod. pen
309/90 o ex art. 240-bis cod. pen.
art. 626 cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stilo Rocco nato a Polistena il 12/07/1990 avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha rideterminato la pena, ex art. 599-bis cod. proc. pen., comminata a Stilo Rocco in relazione al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4 , d.P.R. 309/90, previa rinuncia ai motivi di ricorso, in anni due di reclusione ed euro diecimila di multa, disponendo la confisca della somma di denaro sequestrata allo stesso.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Stilo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990, 240-bis cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen. Si sarebbe in presenza di una inammissibile reformatio in pejus, per essere stata la confisca nei confronti di Stilo, unico appellante, disposta per la prima volta solo in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro.

2. La Corte di appello di Catanzaro ha valorizzato erroneamente, a sostegno della sua decisione finale: -la rinuncia della difesa ai motivi di appello (che avrebbero contenuto anche un motivo sul sequestro della somma di denaro); -l'acquiscenza che la difesa aveva dato alla richiesta del Sostituto Procuratore generale di procedere alla confisca in esame, per giungere ad un concordato sulla pena. L'atto di appello non conteneva un motivo dedicato a tale specifico aspetto, limitandosi la difesa a chiedere - solo in calce ai motivi nuovi - il dissequestro delle somme sequestrate all'odierno ricorrente, evidenziando la legittima provenienza del denaro rinvenuto in possesso del ricorrente, solo quale dimostrazione dell'estraneità dello Stilo a contesti o condotte di tipo illecito, e non quale questione rilevante ai fini della confisca.

Non poteva, dunque, ritenersi formulato un legittimo motivo di appello. Inoltre, la Corte di appello è incorsa in errore, laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse previsto la confisca del denaro in sequestro. La sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, infatti, prevedeva unicamente la confisca ex art. 240 cod. pen. della sostanza stupefacente e del restante materiale ancora in sequestro; non emergeva, invece, alcun passaggio dedicato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 o ex art. 240-bis cod. pen.

3. Come evidenziato dalla difesa, si è quindi in presenza di una reformabo in pejus rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte di appello - peraltro senza fornire la benchè minima motivazione sul punto - ha disposto per la prima volta la confisca - non obbligatoria - della somma di denaro sequestrata all'imputato e, in ragione di ciò, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca del denaro, statuizione che elimina, e, per l'effetto, deve essere ordinata alla restituzione del denaro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, statuizione che elimina, e, per l'effetto, ne ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il Cons