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Sentenza — n. 817/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; civil liability confirmed despite procedural nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's criminal judgment without remittal because the crime had expired under the statute of limitations before the appeal decision. Although the defense successfully proved the appellate court failed to record their written conclusions, the court ruled that the extinction of the crime by prescription absorbed this procedural defect. Consequently, the criminal conviction was voided while the civil liability findings against the defendant were upheld.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.: The extinction of a crime by prescription absorbs intermediate nullities in criminal proceedings unless there is clear evidence of innocence, allowing the confirmation of civil liability judgments.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal intermediate nullity civil liability prescription extinction riscossione di pene pecuniarie adempimento dell'obbligazione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello e il vizio di motivazione quanto all'art.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
la violazione di legge in relazione all'art. 178 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
già prima della pronuncia di appello e il vizio di motivazione quanto all'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello, pur dando atto che lo stesso P.G.
Art. 578 cod. proc. pen.
Non risultando censure aventi riflessi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod.
Art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l.
art. 131-bis cod. pen
La Corte disattendeva gli ulteriori motivi di gravame in punto di giudizio di colpevolezza, applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 157 cod. pen
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
già prima della pronuncia di appello e il vizio di motivazione quanto all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 578 cod. proc. pen
Non risultando censure aventi riflessi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Benocci Adriano, nato a Siena, il 27/01/1985 avverso la sentenza del 06/06/2022 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., quella del Tribunale di Siena del 23 maggio 2012, di condanna dell'imputato Adriano Benocci per il reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, cod. pen., rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 80 di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile, liquidato in euro 300. La Corte riteneva la responsabilità dell'imputato -nella duplice veste di legale rappresentante della Società "Philadelphia Bar di Benocci e Marianera s.n.c." ed in proprio quale socio illimitatamente responsabile- alla stregua della ricostruzione probatoria dei fatti condotta sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese da Francesco Nilo (creditore-querelante in base alla cui istanza era stata disposta la vendita senza incanto di beni pignorati, tra cui il motociclo non rinvenuto in sede di ricognizione sul luogo del pignoramento).

La Corte disattendeva gli ulteriori motivi di gravame in punto di giudizio di colpevolezza, applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziandone: 2.1. la violazione di legge in relazione all'art. 178 lett.

c) cod. proc. pen., dal momento che nella sentenza si dà esplicitamente atto che, a differenza delle conclusioni del P.G. e del patrono di parte civile che vengono riportate, "nessuno ha concluso per l'imputato", quando invece il difensore aveva tempestivamente depositato le proprie conclusioni scritte; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al decorso del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen. già prima della pronuncia di appello e il vizio di motivazione quanto all'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello, pur dando atto che lo stesso P.G. aveva concluso chiedendo declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione -quindi in senso conforme alle conclusioni della difesa- non ha valutato tale richiesta. I fatti risalgono al 1° dicembre 2009 e il reato si è prescritto il 10 giugno 2017.

3. il difensore della parte civile ha depositato in data 7 dicembre 2022 le proprie conclusioni, con le quali chiede la conferma delle statuizioni civili, anche nel caso di declaratoria di prescrizione, e la rifusione delle spese.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il difensore ha allegato documentazione (copia della ricevuta di trasmissione della PEC e copia delle conclusioni firmate digitalmente) con cui ha dimostrato di avere prodotto tempestivamente le conclusioni, non riportate in sentenza, a mente delle quali aveva chiesto declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Su tale richiesta, presentata anche dal P.G. e a cui si è associata la difesa della parte civile, non vi è stata alcuna pronuncia della Corte d'appello: ciò comporta la nullità a regime intermedio della sentenza.

Tuttavia, in caso di estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, qualora non siano riscontrabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Nel caso di specie l'evidenza della prova dell'innocenza non sussiste, né è stata prospettata dalla difesa. È dunque assorbente la considerazione che la prescrizione del reato si è compiuta in data 10 giugno 2017 e dunque in epoca precedente alla pronuncia di appello.

Ne deriva l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. Non risultando censure aventi riflessi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., vanno confermate le statuizioni civili disposte dal primo giudice e confermate dalla Corte d'appello previa valutazione di merito della responsabilità dell'imputato, laddove ha rilevato che l'imputato era l'unico ad avere interesse a che il bene venisse distolto dalla procedura esecutiva e che lo stesso non aveva neppure allegato una ricostruzione alternativa.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Vanno compensate le spese nei confronti della costituita parte civile, essendo risultato il ricorrente vittorioso su domanda che non coinvolgeva la medesima.

P.Q.M.

\ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Co I. le oni i. Compensa le spese nei con