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Ordinanza — n. 712/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 712/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Stefano Grassi dichiara di ricusare il presidente ed il giudice relatore del collegio della Settima sezione penale di questa Corte, che, all'odierna udienza del 10 gennaio, è chiamata a decidere il ricorso da lui proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia del 4 aprile 2022. Egli dubita della loro imparzialità, per avere gli stessi indebitamente manifestato il loro convincimento in termini a lui sfavorevoli, avendo assegnato la trattazione di tale suo ricorso alla sezione competente per quelli affetti da evidente inammissibilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 712/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo la dichiarazione inammissibile, perché palesemente priva di fondamento giuridico, non avendo i magistrati ricusati ancora manifestato alcun convincimento sul merito del ricorso loro affidato ed essendo - quella dell'assegnazione ad apposita sezione, in caso di immediata rilevazione di una causa d'inammissibilità - una procedura tipizzata dalla legge e che non pregiudica l'eventuale restituzione del ricorso alle sezioni ordinarie per la trattazione secondo le forme partecipate (art. 610, comma 1, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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mancata prova di parzialità parzialità dell'esperto motivi di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali ricusazione del pubblico ministero dubbi sull'imparzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla dichiarazione di ricusazione proposta da Grassi Stefano, nato a Reggio Emilia il 26/09/1969 nei confronti del presidente e del giudice relatore del collegio dell'udienza del 10 gennaio 2023 della Settima sezione penale della Corte di cassazione; visti gli atti ed udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Stefano Grassi dichiara di ricusare il presidente ed il giudice relatore del collegio della Settima sezione penale di questa Corte, che, all'odierna udienza del 10 gennaio, è chiamata a decidere il ricorso da lui proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Venezia del 4 aprile 2022. Egli dubita della loro imparzialità, per avere gli stessi indebitamente manifestato il loro convincimento in termini a lui sfavorevoli, avendo assegnato la trattazione di tale suo ricorso alla sezione competente per quelli affetti da evidente inammissibilità.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo la dichiarazione inammissibile, perché palesemente priva di fondamento giuridico, non avendo i magistrati ricusati ancora manifestato alcun convincimento sul merito del ricorso loro affidato ed essendo - quella dell'assegnazione ad apposita sezione, in caso di immediata rilevazione di una causa d'inammissibilità - una procedura tipizzata dalla legge e che non pregiudica l'eventuale restituzione del ricorso alle sezioni ordinarie per la trattazione secondo le forme partecipate (art. 610, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Considerando la manifesta infondatezza della dichiarazione, si stima equo applicare, ai sensi dell'art. 44, cod. proc. pen., la sanzione del pagamento di 1.500 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la dichiarazione e condanna il proponente al pagamento della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ge