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Ordinanza — n. 685/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 685/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 685/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Napoli David, nato a Milano il 07/06/1972 avverso la sentenza del 30/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e, nel caso di specie, pure dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine alla verifica degli elementi di prova della innocenza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 685/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e, nel caso di specie, pure dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine alla verifica degli elementi di prova della innocenza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali invocazione di motivi legali eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Napoli David, nato a Milano il 07/06/1972 avverso la sentenza del 30/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e, nel caso di specie, pure dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine alla verifica degli elementi di prova della innocenza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0