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Ordinanza — n. 676/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 676/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 676/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sabino Pasquale, nato a Barletta il 06.10.1992 avverso la sentenza del 27 maggio 2020 emessa dalla Corte d'appello di Bari; « visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., 'perché - oltre ad essere presentato personalmente dall'imputato, impedendo ciò in via originaria l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione - risulta tardivo.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 676/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. proc. pen., 'perché - oltre ad essere presentato personalmente dall'imputato, impedendo ciò in via originaria l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione - risulta tardivo.

Parole chiave

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inadempimento reiterato revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sabino Pasquale, nato a Barletta il 06.10.1992 avverso la sentenza del 27 maggio 2020 emessa dalla Corte d'appello di Bari; « visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., 'perché - oltre ad essere presentato personalmente dall'imputato, impedendo ciò in via originaria l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione - risulta tardivo.

Invero, con il presente ricorso, depositato in data 7 luglio 2022, viene impugnata la sentenza del 27 maggio 2020 della Corte d'appello di Bari, che risulta essere già stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'imputato, ricorso deciso con sentenza della Corte di Cassazione in data 4 dicembre 2020. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente