Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Thomas Manni's appeal inadmissible because his grounds did not align with the specific statutory requirements for filing a cassation request. Although the defendant argued for an immediate acquittal based on procedural conditions, the court found this claim outside the permissible scope of legal challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not fall within the exclusive categories of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Manni Thomas, nato in Germania il 16/12/1981 avverso la sentenza del 22/06/2022 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Thomas Manni, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere il giudice valutato, anche d'ufficio, l'esistenza delle condzioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo I ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza avanzata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2