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Ordinanza — n. 526/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain appeal does not fit statutory exceptions for non-punishment review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge failed to evaluate conditions for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals do not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences regarding non-punishment conditions are inadmissible unless they fall within the specific statutory exceptions enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-punishment conditions inadmissible appeal Article 448 exceptions court costs award motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel ricorso presentato dai difensore di Nuccio si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 337, cod. pen.
per il reato ex art. 337 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1482 del 2022 il Tribunale di Taranto ha applicato pena a Luciano Nuccio ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
per il reato ex art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel ricorso presentato dai difensore di Nuccio si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

o la seguente opq;i tikbil-(ì' gialnigA sul ricorso proposto da: Nuccio Luciano, nato a Taranto il 05/01/1994 avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 1482 del 2022 il Tribunale di Taranto ha applicato pena a Luciano Nuccio ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nelle imputazioni. Nel ricorso presentato dai difensore di Nuccio si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla esistenza di eventuali cause di non punibilità. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per 2 pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

2. Dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec