Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete social danger assessment and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower courts failed to conduct a concrete assessment of his social danger regarding expulsion, relying instead on generic references to prior convictions without considering the specific timeline of alleged drug trafficking. The court rejected this, noting the lower court had already addressed the argument by citing multiple drug offenses, the use of an alias, and specific criminal records that justified the conclusion of habitual drug dealing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 d.P.R. 309/1990; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the concrete assessment of social danger for expulsion are inadmissible if the lower court has already addressed the argument with specific evidence of criminal conduct and prior records, as revisiting the merits exceeds the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zlasi Sahbi, nato a Tunisi il 03/01/1980 avverso la sentenza del 10/06/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 7 maggio 2015 dal Tribunale di Bologna, che condannava Zlasi Sahbi alla pena di mesi sei di reclusione ed euro milleduecento di multa, ritenendolo responsabile del reato di cessione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1, 1 -bis, d.P.R. cit.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. cit., non avendo i giudici di merito compiuto la necessaria valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, che nel caso di specie è stata affermata sulla base di un generico richiamo ai precedenti penali a carico, senza considerare che i fatti in contestazione risalgono al 19 febbraio 2014 e che è rimasta indimostrata l'affermata abitualità dell'attività di spaccio.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, reiterando, per un verso, profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di appello e limitandosi, per altro verso, a contestare assertivamente l'apprezzamento di merito ivi operato, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. Al riguardo, infatti, la sentenza impugnata ha preso in esame e puntualmente disatteso il su indicato profilo di doglianza, dando conto degli elementi indicativi della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, là dove ha posto in evidenza la pluralità delle condotte di cessione contestate e i precedenti penali, anche specifici, su di lui gravanti, correlati peraltro all'utilizzo di un alias, che hanno coerentemente consentito alla Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi in questa Sede rilevabili, di ritenerne lo stabile l'inserimento in contesti criminali dediti alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 no