Italian Court dismisses appeal claiming nullity due to improper service of citation decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Gagliardi against the Bologna Court of Appeal's confirmation of his conviction for threatening police officers during a roadside alcohol test. The appellant argued that the citation decree was null because it was not served at his declared domicile or to his lawyer, citing his temporary absence and the lack of service to counsel. The court ruled that the procedural requirements were met because the act was deposited at the declared address with a return receipt, and the failure to retrieve it did not constitute a valid ground for nullity under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 23, comma 8, d.I. n. 137/2020; The failure to retrieve a citation decree deposited at the declared domicile does not render the service null if a return receipt was sent, as the law requires the unfitness of the declared address, not the recipient's non-retrieval.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gagliardi Michele, nato a Casal di Principe 1'1/2/1967 avverso la sentenza emessa l'8/7/2021 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava la condanna dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in occasione di un controllo stradale, nel corso del quale l'imputato minacciava più volte uno dei Carabinieri presenti, mentre questi tentava di eseguire l'alcotest.
2. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso con il quale deduce la nullità della sentenza di appello a seguito dell'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per l'udienza dell'8 luglio 2021. Sostiene la difesa di aver eccepito la predetta nullità con memoria inviata via PEC in data 30 giugno 2021, con la quale evidenziava che la notifica del decreto non era stata eseguita presso il domicilio eletto dal Gagliardi, stante la sua temporanea assenza, né si era provveduto alla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. A fronte dell'eccezione di nullità tempestivamente dedotta, la Corte di appello non si pronunciava.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato 2. La natura processuale del motivo di ricorso consente a questa Corte di procedere alla verifica degli atti addotti a sostegno dell'eccezione di nullità. Risulta che l'imputato avesse effettivamente dichiarato domicilio e che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata inviata presso tale luogo. Stante l'assenza del destinatario, l'atto veniva depositato in giacenza senza che lo stesso venisse ritirato nel termine; al contempo, al destinatario veniva ritualmente inviato l'avviso di deposito con raccomandata A/R, a sua volta non ritirata.
Nel caso di specie, pertanto, il procedimento di notifica è stato correttamente espletato, né occorreva procedere alla notifica del decreto di citazione al difensore, posto che l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presuppone l'inidoneità del domicilio dichiarato o eletto, non essendo sufficiente, come verificatosi nel caso di specie, il solo mancato ritiro dell'atto correttamente notificato. Peraltro, deve aggiungersi che non è in questione il diverso tema della conoscenza effettiva del processo, avendo il ricorrente denunciato unicamente la ritualità o meno della notifica.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere es