Ordinanza — n. 351/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Stillitano Rocco Ivan, nato a Gioia Tauro l' 08/11/1963 avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'Assist.di Reggio Calabria; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. OSSERVA Rilevato che con atto del 5 ottobre 2022, trasmesso dalla Comunità Incontro in data 8 novembre 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta personalmente dall'imputato e riscontrata dal responsabile della Comunità, ove il ricorrente si trova ristretto in regime di arresti domiciliari che ne ha curato la trasmissione, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la proposta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende , in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373): questi, infatti, con il ricorso in scrutinio, ha contestato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, profilo comunque rilevante pur dopo la sostituzione della misura cautelare originaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 351/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Rilevato che con atto del 5 ottobre 2022, trasmesso dalla Comunità Incontro in data 8 novembre 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta personalmente dall'imputato e riscontrata dal responsabile della Comunità, ove il ricorrente si trova ristretto in regime di arresti domiciliari che ne ha curato la trasmissione, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la proposta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende , in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373): questi, infatti, con il ricorso in scrutinio, ha contestato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, profilo comunque rilevante pur dopo la sostituzione della misura cautelare originaria.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Stillitano Rocco Ivan, nato a Gioia Tauro l' 08/11/1963 avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'Assist.di Reggio Calabria; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. OSSERVA Rilevato che con atto del 5 ottobre 2022, trasmesso dalla Comunità Incontro in data 8 novembre 2022, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta personalmente dall'imputato e riscontrata dal responsabile della Comunità, ove il ricorrente si trova ristretto in regime di arresti domiciliari che ne ha curato la trasmissione, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la proposta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende , in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373): questi, infatti, con il ricorso in scrutinio, ha contestato anche la sussistenza delle esigenze cautelari, profilo comunque rilevante pur dopo la sostituzione della misura cautelare originaria.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il es