Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pennisi Cristian inadmissible on procedural grounds. Pennisi, an accused under Article 73 of the Criminal Code, argued for a review of the sentencing rationale, but the court noted a prior settlement agreement on the penalty reached under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. Since the appellant had consented to the agreed sentencing treatment, arguments challenging the omitted reasoning on that specific matter were deemed incompatible with the existing agreement and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/90: An appeal challenging the omitted reasoning on the punitive treatment is inadmissible when the parties have previously reached an agreement on the penalty, as such arguments presuppose a consent incompatible with the settled terms.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pennisi Cristian nato a Acireale il 06.02.1990 avverso la sentenza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Pennisi Cristian imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto accordo sulla pena ex art. 444 cod. proc. pen. proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 n