Cassation appeals against sentencing judgments based on procedural violations are inadmissible under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Cannavò Vincenzo and Aiello Rosalia inadmissible on procedural grounds. The appellants challenged a sentencing judgment by alleging a violation of law regarding the failure to verify specific statutory grounds for acquittal. The court ruled that such appeals are strictly prohibited because the relevant procedural code limits challenges to sentencing judgments to specific, enumerated violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible when based on the general violation of law, as the law restricts such challenges to the specific hypotheses expressly indicated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Cannavò Vincenzo nato a Bari il 02.01.1966 Aiello Rosalia nata a Terrasini il 05.07.1969 avverso la sentenza del 5 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Cannavò Vincenzo e Aiello Rosalia imputati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 sono inammissibili perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il resid