Sentenza — n. 348/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGli elementi di valutazione che hanno condotto alla emissione della ordinanza cautelare e alla sua parziale conferma da parte del Tribunale per il riesame sono tratti dalle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria Carmelo Porto, esponente della gruppo criminale Cinturino-Cappello, e dai contenuti delle conversazioni intercettate. L'ipotesi dell'accusa è che Antonio D'Amico concorse nella indebita induzione realizzata da Luca Giuseppe Orlando, assessore ai lavori pubblici del Comune di Malvagna, in danno dell'imprenditore Luca Calabrese, aggiudicatario dei lavori di rifacimento di una via del paese, per indurlo a rivolgersi per la fornitura di materiale alla impresa Ed.Ca.Ma. di Antonio D'Amico con il quale Orlando aveva stipulato un patto corruttivo per dividere gli utili indebitamente conseguiti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 319- quater cod. pen; Sentenza — n. 348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, dalle intercettazioni si trae che fu Raneri che, per permettere a Calabrese di parcheggiare i propri mezzi nello spiazzo della sua azienda richiese che acquistasse da lui materiale (diverso da quello che D'Amico vendeva). Si precisa che, erroneamente, come documentato, Daniele D'Amico è stato identificato come socio e parente di Antonio D'Amico, sicché quanto Calabrese da lui acquistò non riguarda il ricorrente, e che la conversazione fra i fratelli Calabrese, riguardante il rendiconto delle forniture di D'Amico, si spiega con il fatto che da dicembre 2019 a febbraio 2020 le fatture non erano state pagate e perciò D'Amico contattò e poi incontrò Calabrese fino a ottenere quanto dovutogli.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Amico Antonio, nato a Bronte il 23/02/1971 avverso la ordinanza del 09/06/2022 del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Vittorio Basile, difensore di Antonino D'Amico, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Gli elementi di valutazione che hanno condotto alla emissione della ordinanza cautelare e alla sua parziale conferma da parte del Tribunale per il riesame sono tratti dalle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria Carmelo Porto, esponente della gruppo criminale Cinturino-Cappello, e dai contenuti delle conversazioni intercettate. L'ipotesi dell'accusa è che Antonio D'Amico concorse nella indebita induzione realizzata da Luca Giuseppe Orlando, assessore ai lavori pubblici del Comune di Malvagna, in danno dell'imprenditore Luca Calabrese, aggiudicatario dei lavori di rifacimento di una via del paese, per indurlo a rivolgersi per la fornitura di materiale alla impresa Ed.Ca.Ma. di Antonio D'Amico con il quale Orlando aveva stipulato un patto corruttivo per dividere gli utili indebitamente conseguiti.
Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale per il riesame di Messina ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari limitatamente al delitto di corruzione in concorso con Orlando descritto nel capo 4 delle imputazioni provvisorie e alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nel concorso in induzione indebita descritto nel capo 3, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere applicata a D'Amico con quella degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono o coabitano.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Antonio D'Amico si chiede l'annullamento dell'ordinanza anche per il residuo capo 3 delle imputazioni provvisorie. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 319- quater cod. pen. per non avere chiarito in cosa sarebbe consistito l'abuso della qualità di assessore con delega ai lavori pubblici poiché non è controverso che l'impresa di Calabrese era già aggiudicataria dei lavori al momento dei contatti fra Orlando, Frisina e Calabrese, ai quali viene collegata la segnalazione dell'impresa di D'Amico per la fornitura di materiale sicché l'assessore non poteva condizionare lo svolgimento e/o l'esecuzione dei lavori (né aveva precedentemente influito sulla gara per la loro aggiudicazione).
Né è condivisibile l'assunto che il vantaggio indebito del privato potrebbe consistere nell'interesse a acquisire la benevolenza del funzionario pubblico foriera di potenziali futuri lavori. Inoltre, si osserva che il Tribunale non ha indicato come si sarebbe concretizzata la spendita o prospettazione di un potere di ingerenza nel compimento anche di atti formalmente estranei alle proprie competenze. Si rimarca che l'ordinanza neanche chiarisce in cosa sarebbe consistito il concorso di D'Amico nella induzione indebita, della quale, al più, egli sarebbe soltanto un beneficiario. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'artt. 110 e 319-quater cod. pen. perché l'ordinanza non chiarisce in che cosa sarebbe consistito il concorso del ricorrente, indicato come terzo beneficiario, condizione che, da sola, non integra un concorso nel reato. Si osserva che dalle conversazioni emerge che Orlando aveva formulato la proposta a Calabrese senza informarne D'Amico, sicché erroneamente il Tribunale assume che la domanda rivolta da D'Amico a Orlando circa suoi precedenti contatti con Calabrese costituì un segmento dell'attività di persuasione svolta da D'Amico, da parte del quale, invece, non risultano iniziative o solleciti, mentre la sua presentazione di un'offerta commerciale va interpretata come una normale attività economica, mancando indizi di istigazioni preventive all'assessore o di accordi successivi. 2.3.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza assumendo che il Tribunale ha valutato erroneamente i dati indicati nelle note difensive. Si osserva che la condotta di Orlando va inquadrata nell'ambito dei suoi rapporti con Frisina e Calabrese volti a avanzare proposte a quest'ultimo: l'interessamento di Frisina si desume dai contenuti di conversazioni intercettate (ma non trascritte o comunque non direttamente richiamate nell'ordinanza) che mostrano che D'Amico fu informato solo in un secondo momento e che Calabrese si rivolse alla sua impresa per ragioni commerciali e non perché in qualche modo costrettovi, tanto che si rifornì da D'Amico anche con ordinativi superiori rispetto a quelli originari perché i prezzi praticati erano vantaggiosi.
Inoltre, dalle intercettazioni si trae che fu Raneri che, per permettere a Calabrese di parcheggiare i propri mezzi nello spiazzo della sua azienda richiese che acquistasse da lui materiale (diverso da quello che D'Amico vendeva). Si precisa che, erroneamente, come documentato, Daniele D'Amico è stato identificato come socio e parente di Antonio D'Amico, sicché quanto Calabrese da lui acquistò non riguarda il ricorrente, e che la conversazione fra i fratelli Calabrese, riguardante il rendiconto delle forniture di D'Amico, si spiega con il fatto che da dicembre 2019 a febbraio 2020 le fatture non erano state pagate e perciò D'Amico contattò e poi incontrò Calabrese fino a ottenere quanto dovutogli.
Si rileva che nelle pur numerose conversazioni mancano riferimenti di Orlando e D'Amico a accordi corruttivi, mentre resta indimostrato che il suono che si sente nella conversazione del 17 aprile 2020 fosse causato dallo sfregamento di banconote (date da D'Amico a Orlando), né, in ogni caso, questa ipotetica circostanza sarebbe necessariamente riconducibile alla vicenda ricostruita dal Tribunale, che da dati incerti ha fallacemente tratto delle certezze. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il pericolo di recidiva e/o di inquinamento delle prove.
Si osserva che D'Amico già nel novembre del 2021, prima della emissione della ordinanza cautelare si era dimesso da amministratore della Ed.Ca.Ma., sicché non potrebbe più contrattare con la pubblica amministrazione, e che il Tribunale ha prospettato in termini del tutto generici il rischio di inquinamento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata desume dai contenuti della conversazione del 20 novembre 2019 che Orlando fece contattare Calabrese da Giuseppe Frisina (altro imprenditore del settore) e poi lo sollecitò personalmente a rivolgersi a D'Amico 4 per le forniture necessarie alla sua attività. L'ordinanza rileva anche che, in una successiva conversazione, Orlando si lamentò con Frisina del fatto che Calabrese non si era mostrato disponibile e che dai successivi dialoghi tra Orlando e D'Amico si trae che aveva chiesto a Frisina di intervenire e D'Amico rispose impegnandosi a contattare Calabrese per persuaderlo a rivolgersi comunque alla sua impresa almeno per un altro preventivo e poi il 26 novembre 2019 informò Orlando che era riuscito a convincere l'imprenditore.
Il Tribunale ha ravvisato il concorso di Orlando e D'Amico nell'induzione indebita ritenendo che Orlando, assessore comunale ai lavori pubblici, pressò Calabrese a rifornirsi dall'impresa di D'Amico e questi concorse nell'attività di persuasione avviata da Orlando convincendo Calabrese a rifornirsi da lui: D'Amico non soltanto beneficiò della azione induttiva di Orlando ma anche svolse una indispensabile funzione di intermediazione tra Orlando e Calabrese così rafforzando il proposito criminoso del primo e conseguendo l'obiettivo di convincere Calabrese.
All'obiezione della difesa secondo cui Orlando come assessore ai lavori pubblici non aveva uno specifico potere per indurre Calabrese a contrattare con D'Amico, l'ordinanza ha risposto che l'appartenenza di Orlando al gruppo mafioso poteva indurre Calabrese a prefigurarsi conseguenze per lui sfavorevoli e a sostegno di questo assunto ha evidenziato che Salvatore Ranieri, il primo fornitore di materiale al quale Calabrese si era rivolto, di fronte alle implausibili giustificazioni di Calabrese manifestò di avere compreso perché gli era stato preferito D'Amico, ricordando che nel passato questi gli era stato presentato con le stesse modalità con cui ora gli era presentato a Calabrese.
Inoltre, l'ordinanza indica elementi per escludere che la preferenza per D'Amico sia derivata dai migliori prezzi da lui praticati e osserva che comunque questa circostanza non eliderebbe la rilevanza penale della condotta induttiva dei due indagati. Ancora, l'ordinanza considera che il 17 aprile 2020 D'Amico, pur in un periodo di limitazione degli spostamenti derivante dalla pandemia da Covid-19, incontrò presso un bivio autostradale Orlando e ritiene che dai suoni registrati nel corso della intercettazione si trae che D'Amico consegnò a Orlando una mazzetta di banconote perché la fonoregistrazione riproduce «il tipico rumore causato dallo sfregamento delle banconote allorquando queste vengono contate» senza che, peraltro verso, gli indagati abbiano fornito una ragionevole diversa spiegazione dell'incontro.
Il Tribunale ha escluso che la ricezione della somma di denaro da parte di Orlando integri concorso in corruzione con D'Amico assumendo che va intesa quale ultimo segmento del concorso nell'induzione indebita oggetto del capo 3 dell'imputazioni provvisore.5 Il Tribunale considera la condotta di Orlando come ulteriore espressione della sua partecipazione al gruppo criminale al quale si riferiscono le dichiarazioni del collaborante Porto con particolare riferimento all'accordo raggiunto in una riunione mafiosa svoltasi nel 2016 in cui Orlando, in cambio del sostegno elettorale, si impegnò a consegnare al gruppo parte dei profitti derivanti dell'affidamento dei lavori a imprese.
Evidenzia che questa ricostruzione è confermata dal colloquio intercettato in carcere il 13 dicembre 2019 tra Carmelo Pennisi e suo padre Giuseppe e dalle successive intercettazioni da cui si desume che il gruppo di Pennisi aveva in Orlando il proprio referente nel Comune di Malvagna e tramite lui influiva sugli appalti pubblici anche di quel Comune: pur non potendo incidere sull'aggiudicazione dei lavori, l'assessore Orlando poteva indebitamente persuadere a rivolgersi a fornitori compiacenti e poi versava l'utile conseguito al gruppo per riceverne in cambio sostegno elettorale.
Rimarca che ulteriori conversazioni confermano che l'assessore legato ai Pennisi era Orlando e che D'Amico fu consapevole della appartenenza di Orlando al gruppo mafioso. Tuttavia, ha escluso che emergano elementi per concludere che D'Amico conoscesse gli accordi in base a cui Orlando restituiva alla famiglia mafiosa d'appartenenza i proventi illecitamente conseguiti e quindi anche che il ricorrente abbia inteso agevolare il gruppo mafioso. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato che, pur ricorrendo un concreto e attuale pericolo di recidiva, per le relazioni e le conoscenze che D'Amico ha con gli amministratori dei Comuni di Moio e di Malvagna e il pericolo di inquinamento probatorio connesso alle informazioni ricevute da Orlando sulle dichiarazioni del collaborante Porto e alla condivisione della linea difensiva di Orlando, il ruolo marginale svolto da D'Amico nella vicenda consente di ritenere la misura degli arresti domiciliari sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari.
2. Secondo l'imputazione provvisoria la posizione di D'Amico corrisponderebbe a quella di un terzo extraneus (diverso dal soggetto che dà o promette una utilità considerato nell'art. 319-quater, comma secondo, cod. pen.) alla pubblica amministrazione che concorre con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio autore della induzione indebita ex art. 319-quater, comma primo cod. pen. Tuttavia, per configurarsi il concorso dell'extraneus in un reato contro la pubblica amministrazione occorre che questi attui una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'intraneus, con la consapevolezza del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita (Sez. 6, n. 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908), sicché deve essere provata una intesa intercorsa con l'intraneus (Sez. 6, n. 15837 del 6 20/12/2018, dep. 10/04/2019, D'Alessio, Rv. 275540) e riguardante le modalità della condotta (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255365), nel caso in esame nella forma della induzione indebita nei confronti del soggetto passivo.
Invece, nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale, risulta che D'Amico sarebbe intervenuto solo dopo che Calabrese si era aggiudicato i lavori e cioè dopo che l'assessore Orlando avrebbe utilizzato il suo ruolo per assicurarglieli o soltanto non ostacolando (peraltro in termini che rimangono congetturali e indefiniti), quindi dopo la consumazione del reato (Sez. 1, n. 23887 del 05/05/2021, Bajno, Rv. 281430), mentre l'adesione di Calabrese alle richieste di Orlando sarebbe derivata dal metus che questi poteva provocare come appartenente a un gruppo criminale e non perché esercente un potere pubblico.
In questo contesto, il ruolo attivo che D'Amico avrebbe svolto nella vicenda sarebbe consistito nel completare l'attività di persuasione di Orlando convincendo Calabrese a rifornirsi dalla sua impresa Ed.Ca.Ma. Ma non è chiarito in che termini l'attività di persuasione abbia assunto i connotati di un concorso in una induzione indebita (peraltro rivolta a produrre effetti futuri); né, per altro verso, si intende cosa d'Amico avrebbe aggiunto al metus che Orlando già poteva incutere in quanto riconosciuto appartenente a un gruppo mafioso. Su queste basi l'ordinanza impugnata va annullata per un nuovo giudizio alla luce dei principio di diritto prima richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza