Sentenza — n. 341/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a Bombaci Alessandro, Foti Antonio e Foti Simona per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a Foti Simona e Bombaci Alessandro per il furto di energia elettrica descritto nel capo E.2. Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all'entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall'agente, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 41 Bombaci Alessandro, nato a Messina il 06/1976 Foti Antonio, nato a Messina il 11/06/199e Foti Simona, nata a Messina il 17/04/1982 avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina a Bombaci Alessandro, Foti Antonio e Foti Simona per i reati indicati nei capi A, B e D delle imputazioni, relativi a cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a Foti Simona e Bombaci Alessandro per il furto di energia elettrica descritto nel capo E.2. Nei ricorsi congiunti presentati dai loro difensori gli imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
a) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità in considerazione della quantità di sostanza stupefacente della quale è loro contestata la cessione;
b) per quanto riguarda Foti Simona, violazione di legge e vizio della motivazione nel fondare la responsabilità per il reato di cui al capo E soltanto sul fatto che la ricorrente è l'intestataria dell'utenza elettrica che si assume manomessa, ma trascurando che è stato Bombaci a confessare immediatamente di avere manomesso l'utenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che la valutazione circa l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - compatibile con il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - si incentra sulla verifica della consistenza nel caso concreto sia all'entità del lucro perseguito, o effettivamente conseguito dall'agente, sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta con riferimento a qualsiasi lesione di un bene giuridico penalmente rilevante (Sez.
U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499). Nella fattispecie la Corte di Appello ha escluso l'attenuante non irragionevolmente considerando che, «anche se la singola cessione ha comportato un lucro irrisorio» (il prezzo è stato di 5 euro per ogni cessione), la reiterazione della condotta da parte di Bombaci Alessandro e Foti Antonio, li ha fatti divenire «sicuri punti di riferimento per il rifornimento della suddetta sostanza stupefacente da parte dei consumatori» (p. 5), così accrescendosi la valenza criminale delle illecite cessioni.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha desunto la responsabilità di Foti Simona dal fatto che il contratto di fornitura era intestato a lei e che ella abitava, assieme a Bombaci Alessandro nell'appartamento dove era posizionato il contatore. Inoltre, ha osservato che la confessione di Bombaci di essere stato l'autore della manomissione non esclude la responsabilità della Foti perché la manomissione risultava «oltremodo evidente» e entrambi indebitamente fruivano dell'energia elettrica.Tuttavia, così argomentando, la sentenza impugnata si è concentrata sugli antefatti della possibile condotta della ricorrente, ma non ha individuato specifici elementi indiziari a suo carico anche perché non ha giustificato, ancorandolo a concreti dati fattuali, il giudizio secondo il quale la manomissione sarebbe risultata palese. Pertanto, la sentenza va annullata limitatamente al reato di furto contestato a Simona Foti con rinvio per un nuovo giudizio sul punto secondo il criterio di valutazione indicato.
3. Dall'integrale rigetto dei ricorsi di Antonio Foti e di Alessandro Bombaci segue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di Foti Simona la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il suo ricorso. Rigetta i ricorsi di Bombaci Alessandro e Foti Antonio e li condanna al pagamento delle