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Sentenza — n. 179/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 179/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore e procuratore speciale di Anna Maria Mascani propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dalla Mascani, in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà, per mancanza di valida procura speciale. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 324, 100 e 122 cod. proc. pen. Deduce che la Mascani aveva rilasciato procura speciale ai difensori affinché inoltrassero alla competente autorità istanza di restituzione del veicolo di sua proprietà e che, pur non essendo indicato il decreto di sequestro preventivo né gli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., risultava indubbio il conferimento dell'incarico ai difensori per porre in essere tutte le attività processuali necessarie ad ottenere la restituzione del veicolo, sottoposto dapprima a sequestro probatorio e poi preventivo.

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 179/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si sostiene che ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. la procura speciale deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, ma l'oggetto non può identificarsi con uno specifico atto processuale, con esclusione di altri possibili rimedi processuali e nel caso di specie il dissequestro e la restituzione sono conseguenze della revoca del provvedimento di sequestro preventivo cui è preordinata la richiesta di riesame.

Parole chiave

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sequestro del veicolo azione mobiliare diritto di riprendere il possesso della cosa azione di rivocazione del sequestro restituzione in pristino impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
Si sostiene che ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen.
art. 100 cod. proc. pen
E', infatti, principio consolidato che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede, l'adozione di formule sacramentali (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mascani Anna Maria, nata a Pistoia il 23/10/1958 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore e procuratore speciale di Anna Maria Mascani propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dalla Mascani, in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto il veicolo di sua proprietà, per mancanza di valida procura speciale. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 324, 100 e 122 cod. proc. pen. Deduce che la Mascani aveva rilasciato procura speciale ai difensori affinché inoltrassero alla competente autorità istanza di restituzione del veicolo di sua proprietà e che, pur non essendo indicato il decreto di sequestro preventivo né gli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., risultava indubbio il conferimento dell'incarico ai difensori per porre in essere tutte le attività processuali necessarie ad ottenere la restituzione del veicolo, sottoposto dapprima a sequestro probatorio e poi preventivo.

Si sostiene che ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. la procura speciale deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce, ma l'oggetto non può identificarsi con uno specifico atto processuale, con esclusione di altri possibili rimedi processuali e nel caso di specie il dissequestro e la restituzione sono conseguenze della revoca del provvedimento di sequestro preventivo cui è preordinata la richiesta di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha puntualmente descritto il contenuto dell'atto di nomina dei difensori, allegato all'istanza di riesame, incaricati dalla ricorrente di richiedere alla competente autorità giudiziaria la restituzione del veicolo di sua proprietà, sequestrato a fini probatori nell'ambito di ben tre procedimenti pendenti presso tre uffici giudiziari (n. 1127/22 RGNR Procura della Repubblica di Vicenza, n. 979/22 RGNR Procura della Repubblica di Pisa e n. 1902/22 DDA di Bologna) a carico di Bruno Buggiani, sequestro convalidato il 18 febbraio 22 dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

Tuttavia, in ragione della pendenza di procedimenl:i presso autorità giudiziarie diverse e della diversa natura dei provvedimenti adottati il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza per mancanza di una valida procura speciale, avendo rilevato che nella nomina non vi era nessun riferimento al provvedimento impugnato, facendosi riferimento ad un sequestro probatorio e non al sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. La decisione è errata, atteso che, pur non essendo richieste formule sacramentali per il rilascio della procura speciale, a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza, l'atto non deve indicare in modo specifico la procedura per la quale è rilasciata né l'espletamento dell'attività processuale specifica per la quale è conferita.

E', infatti, principio consolidato che in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede, l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668).

Questa Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata. La regola dettata dall'art. 100 cod. proc. pen. espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per il pagamento della pena pecuniaria vale anche per i terzi interessati, che, in quanto portatori di interesse esclusivamente civilistico, possono stare in giudizio solo con il patrocinio di un difensore mediante conferimento di procura alle liti, ma non occorre che la procura speciale abbia specificamente ad oggetto l'impugnazione da proporre, a differenza della procura speciale per determinati atti, prevista, invece, dall'art. 122 cod. proc. pen., che testualmente richiede la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce.

L'art. 100 cod. proc. pen., infatti, non contiene nessun riferimento al provvedimento da impugnare, richiedendo soltanto, per le parti private diverse dall'imputato, che il difensore sia munito di procura speciale per stare in giudizio (Sez. 6, n. 41574 del 29/09/2022, Padilla, n.m.). Alla luce di tali principi, le espressioni utilizzate dalla ricorrente per conferire ai difensori procura speciale ("affinché abbiano a inoltrare presso la competente autorità giudiziaria al fine di cilissequestro, istanza di restituzione del veicolo di mia proprietà") devono ritenersi idonee a conferire ai difensori la rappresentanza e il potere di processuale di chiedere il dissequestro del bene nell'interesse della Mascani, risultato cui è finalizzata l'istanza di riesame.

Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Bologna per il giudizio. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Bologna competente a