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Sentenza — n. 177/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello di Antonino Triolo, gravemente indiziato dei delitti di falso, corruzione e associazione a delinquere, avverso il provvedimento del Tribunale collegiale del 9 maggio 2022 di rigetto della revoca della misura interdittiva conseguente alla sua condizione di quiescenza.

Regesto Legislator

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art. 289 cod. proc. pen; Sentenza — n. 177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 289 e 274, lett.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento sanzione disciplinare revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale recidiva nell'infrazione mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 289 cod. proc. pen
Ribadita l'erronea formazione del giudicato cautelare, il provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 289 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Triolo Antonino, nato il 16/02/1958 a Casalvecchio Siculo avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del Tribunale di Messina ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell'avvocato Salvatore Garufi, depositata nell'interesse di Triolo Antonino in cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello di Antonino Triolo, gravemente indiziato dei delitti di falso, corruzione e associazione a delinquere, avverso il provvedimento del Tribunale collegiale del 9 maggio 2022 di rigetto della revoca della misura interdittiva conseguente alla sua condizione di quiescenza.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 289 e 274, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale, nel riproporre pedissequamente la motivazione del provvediimento del riesame di accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, centrato sul tema del tempo decorso dall'esecuzione dell'ordinanza genetica e sulla mancata differenziazione dei profili soggettivi di ciascun indagato, non ha esaminato la questione dell'impossibilità di reiterazione dei reati per cessazione del rapporto di Triolo con la Città Metropolitana. Ribadita l'erronea formazione del giudicato cautelare, il provvedimento impugnato, in violazione dell'art. 289 cod. proc. pen. e della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di misure cautelari nei reati contro la pubblica amministrazione, erroneamente esclude l'idoneità ad affievolire o escludere le esigenze cautelari alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, in assenza di ulteriori elementi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Invero, in data odierna, con separata sentenza, è stata accolta la domanda principale posta dal ricorrente nel procedimento principale RGN. 29705/2022, avverso il provvedimento emesso il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Messina che è stato annullato con rinvio. Da ciò consegue che, in forza della citata sentenza rescindente, le questioni poste con il presente ricorso, allo stato e per motivi sopravvenuti, sono prive di interesse in quanto assorbite nel giudizio complessivo menzionato.

3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alla spese alla luce dell'accoglimento della domanda principale nel separato giudizio per ragioni non imputabili al Triolo e frutto dell'evoluzione del procedimento cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022 La