Ordinanza — n. 176/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Amrani Abdelali, nato in Marocco il 28.08.1985 avverso la sentenza del 4 luglio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto da soggetto privo di legittimazione ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: ed invero, il ricorrenl:e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca di una autovettura che non apparteneva allo stesso, bensì a un altro soggetto estraneo al reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: ed invero, il ricorrenl:e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca di una autovettura che non apparteneva allo stesso, bensì a un altro soggetto estraneo al reato.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Amrani Abdelali, nato in Marocco il 28.08.1985 avverso la sentenza del 4 luglio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto da soggetto privo di legittimazione ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: ed invero, il ricorrenl:e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca di una autovettura che non apparteneva allo stesso, bensì a un altro soggetto estraneo al reato.
Ebbene, proprio la pretesa appartenenza del bene a terzi, rende il ricorso non ammissibile in guanto proposto da soggetto privo del necessario interesse ad agire. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2022 La Consi