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Ordinanza — n. 70/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of acquittal grounds in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 70/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that a settlement agreement in the second instance precludes subsequent challenges. The appellant argued for a violation of law regarding omitted acquittal causes, but the court held that waiving these issues in the settlement binds the entire process. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The definition of proceedings via a settlement agreement in the second instance, even regarding issues waivable by the interested party, limits the second-instance judge's cognition and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the admissibility of subsequent appeals.

Parole chiave

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settlement agreement preclusion waiver of acquittal grounds second instance settlement procedural preclusion effect inadmissible appeal de plano omitted acquittal causes procedural binding effect attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gabriele Antonio, nato a Milano il 15.05.1979 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterne Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi - afferenti alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa di valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio d legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr