Ordinanza — n. 69/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ciarella Antonietta, nata a Bonefro il 30/09/1968 Sarachelli Guerino, nato a Isernia il 01/09/1976 avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché il motivo proposto, con cui si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti, esula dal novero di quelli, per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 69/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché il motivo proposto, con cui si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti, esula dal novero di quelli, per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ciarella Antonietta, nata a Bonefro il 30/09/1968 Sarachelli Guerino, nato a Isernia il 01/09/1976 avverso la sentenza del 10 giugno 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e non partecipata, perché il motivo proposto, con cui si denuncia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti, esula dal novero di quelli, per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consigli re estensore Il Preside