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Ordinanza — n. 68/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal due to preclusive effect of settlement agreement on second-instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 68/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the complaint regarding omitted reasoning for acquittal was not permitted. The defendant argued for a retrial based on lack of motivation, but the court noted that a settlement agreement in the second instance precludes review of issues waived by the parties. Consequently, the court ruled that the settlement limits the second instance's cognition and creates preclusive effects for the entire litigation process.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 596 c.p.p.: A settlement agreement reached in the second instance regarding issues waived by the parties limits the second instance's cognition and creates preclusive effects for the entire litigation process, barring subsequent appeals on omitted reasoning.

Parole chiave

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settlement agreement second instance preclusive effect omitted reasoning acquittal appeal waived issues procedural preclusion ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 596 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Fettolini Adam Giuseppe, nato a Monza il 11.09.1983 avverso la sentenza del 24 giugno 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché il motivo proposto - con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, giacché la definizione del procedimento con il concordato in appello relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.rern:ia in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consiglier