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Ordinanza — n. 66/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 66/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 66/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Reghai Mohamed, nato in Marocco il 13.02.1981 avverso la sentenza del 3 settembre 2018 emessa dal Tribunale di Prato; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto - con cui si denuncia il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito escluso la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dal delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, rispetto alle quali non sussisterebbero sufficienti riscontri - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 66/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. dal delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, rispetto alle quali non sussisterebbero sufficienti riscontri - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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mancata prova di parzialità inutilizzabilità delle prove illecite allegazioni insufficientemente motivate allegazioni fattuali non credibili censura formulata in modo carente parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Reghai Mohamed, nato in Marocco il 13.02.1981 avverso la sentenza del 3 settembre 2018 emessa dal Tribunale di Prato; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto - con cui si denuncia il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito escluso la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dal delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, rispetto alle quali non sussisterebbero sufficienti riscontri - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P-r-eicte