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Ordinanza — n. 65/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 65/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 65/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Laudani Fabio, nato a Catania il 24/03/1978 avverso la sentenza del 1° giugno 2022 emessa dal G.i.p del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, con cui si denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Giudice approfondito in ordine alla sussistenza di circostanze che giustificassero un'alternativa ricostruzione dei fatti che avrebbe potuto condurre ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 65/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente motivi di rigore disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Laudani Fabio, nato a Catania il 24/03/1978 avverso la sentenza del 1° giugno 2022 emessa dal G.i.p del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, con cui si denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Giudice approfondito in ordine alla sussistenza di circostanze che giustificassero un'alternativa ricostruzione dei fatti che avrebbe potuto condurre ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consigliere