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Ordinanza — n. 63/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 63/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 63/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Colasuonno Francesco, nato a Modugno il 06/03/1989 avverso la sentenza del 16 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 63/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

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atto tardivo durata eccessiva del procedimento istanza di ricusazione tardiva rispetto del termine ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Colasuonno Francesco, nato a Modugno il 06/03/1989 avverso la sentenza del 16 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett.

b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato in data 6 aprile 2022 a fronte di sentenza emessa con motivazione contestuale in data 16 marzo 2022, dalla quale decorreva il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 6 aprile 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 EPOSITAT-D IN CA