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Ordinanza — n. 55/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing violating procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 55/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Daniel Matteucci inadmissible without further examination. The appellant submitted the request on May 14, 2022, which was late compared to the May 27, 2022 deadline for filing. The court ruled that the delay violated specific procedural articles governing time limits, resulting in the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible de plano, and the appellant must bear the associated procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural time limits late filing penalty de plano dismissal court costs award deposito tardivo tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Matteucci Daniel, nato a Carrara il 26.10.1982 avverso la sentenza del 27 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal presidente Pierluigi Di Stefano; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Invero, il ricorso è stato depositato tardivamente il 14 maggio 2022, a fronte di ordinanza depositata e notificata in data 27 maggio 2022, a partire dalla quale decorreva il termine di quindici giorni per il deposito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ott