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Ordinanza — n. 49/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ventura Antonio, nato a Brindisi il 01/05/1967 avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Antonio Ventura avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (più specificamente, il ricorrente si è limitato a denunciare vizi della motivazione, anche con riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49/2023 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Antonio Ventura avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (più specificamente, il ricorrente si è limitato a denunciare vizi della motivazione, anche con riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio).

Parole chiave

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ritiro della querela penale attenuazione della pena imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali alleggerimento della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Antonio Ventura avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
(più specificamente, il ricorrente si è limitato a denunciare vizi della motivazione, anche con riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ventura Antonio, nato a Brindisi il 01/05/1967 avverso la sentenza del 12/04/2022 del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Antonio Ventura avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (più specificamente, il ricorrente si è limitato a denunciare vizi della motivazione, anche con riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il