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Ordinanza — n. 51747/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical surname error in an order but dismisses new appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct a clerical error regarding the plaintiff's surname in a prior order. While the court acknowledged the factual mistake, it rejected the plaintiff's attempt to raise new arguments about sentencing severity and case requalification within the same document. The decision establishes that correction orders strictly address only the specific clerical error and cannot serve as a vehicle for new appeals or substantive legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court's power to correct material errors is limited to the specific defect identified in the application and does not permit the introduction of new grounds of appeal or requests for requalification that should have been raised through a separate cassation appeal.

Parole chiave

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correction of material error clerical surname mistake new grounds of appeal cassation procedural limits civil party rights sentencing review procedural admissibility memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale della ordinanza della Settima Sezione penale n. 24693/22 del 21/04/2022 emessa a seguito di ricorso di 1. Corrado Caterina, nata ad Amendolara il 13/11/1958 2. Di Giuseppe Elisabetta, nata a Massafra il 10/12/1987 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che sia dato corso alla correzione di errore materiale; letta la memoria fatta pervenire da Giovanni Moscagiuro, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Taranto ai fini della corretta qualificazione giuridica dei reati e della quantificazione della provvisionale;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza n. 24693/22 del 21 aprile 2022 emessa dalla Settima Sezione penale, a seguito di udienza camerale, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da Caterina Corrado ed Elisabetta Di Giuseppe avverso la sentenza del 4 novembre 2020 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 2 luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Caterina Corrado e Elisabetta Di Giuseppe per il reato continuato di minaccia grave, condannandole alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese Giovanni Moscagiuro e Daniela De Crescenzo, costituitesi parti civili, cui era anche assegnata una provvisionale.

2. In data 18 ottobre 2023 Giovanni Moscagiuro ha inoltrato alla Cancelleria della Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione una nota con la quale ha richiesto la correzione di un errore materiale in essa contenuto, atteso che il suo cognome viene in essa (al quinto rigo della seconda pagina) erroneamente indicato come «Noscagiuro». Nella stessa nota il richiedente ha anche espresso il suo disappunto per la mitezza della condanna riportata dalle due imputate e ha dichiarato che egli e sua moglie, parti civili nel processo conclusosi con l'ordinanza indicata in epigrafe, non avevano ricevuto alcun avviso della fissazione dell'udienza innanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione.

3. Il presidente della Settima Sezione penale ha in pari data disposto che la istanza venisse iscritta al ruolo generale di questa Corte di cassazione quale istanza di correzione di errore materiale. La stessa è stata quindi trasmessa all'ufficio spoglio di questa Quinta Sezione penale e successivamente è stata fissata l'udienza camerale del 7 dicembre 2023 innanzi a questa Sezione.

4. L'avviso di fissazione dell'udienza del 7 dicembre è stato comunicato agli interessati. In data 1 dicembre 2023 Giovanni Moscagiuro ha fatto pervenire una memoria da lui sottoscritta, con la quale dichiara, anche in nome della moglie Daniela De Crescenzo, di voler proporre ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, sostenendo che la pena inflitta alle due imputate sarebbe eccessivamente modesta, considerata la gravità dei fatti, e che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero valutato i fatti nella loro completezza, avendo omesso di rilevare che a seguito dei fatti Daniela De Crescenzo aveva partorito prematuramente. Ha quindi chiesto che gli atti venissero nuovamente trasmessi alla Corte di appello affinché si procedesse ad una riqualificazione dei reati ed ad una nuova determinazione della provvisionale.

5. L'istanza di correzione dell'errore materiale, per la cui decisione gli atti sono stati trasmessi a questa Quinta Sezione penale, può essere accolta, atteso che effettivamente, nel punto indicato dal richiedente, il cognome di quest'ultimo viene erroneamente indicato.

6. Non appare possibile provvedere in questa sede sulle ulteriori richieste contenute nella memoria pervenuta in data 1 dicembre 2023- circa "la riqualificazione dei reati ed ad una nuova determinazione della provvisionale"-, atteso che esse non sono contenute nell'originaria istanza di correzione di errore materiale del 18 ottobre 2023 e che le memorie difensive possono essere utilizzate solo per illustrare gli argomenti a sostegno della iniziale richiesta di correzione, non per sollevare nuove questioni o avanzare ulteriori richieste che avrebbero eventualmente dovuto essere introdotte mediante un autonomo ricorso avverso la sentenza di secondo grado, da proporre nei termini e con le forme previste per il ricorso per cassazione.

7. Concludendo, in questa sede questa Corte di cassazione deve limitarsi a disporre la correzione dell'errore materiale, in accoglimento della istanza del 18 ottobre 2023.

P.Q.M.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Settima Sezione n. 24693/22 nel senso che laddove leggesi al quinto rigo della pg. 2 "Giovanni Noscagiuro", leggasi "Giovanni Moscagiuro". Manda alla Cancelleria per