Cassation appeal dismissed as untimely filed and lacking specific merit under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on July 23, 2023, well beyond the fifteen-day deadline established for appeals against second-instance judgments in abbreviated proceedings. The appellant, Anna Petrilli, challenged a conviction for aggravated continued theft, arguing an error in the denial of benefits, but the court found the filing date to be the primary defect. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 co. 1 lett. a) in combinato disposto con l'art. 544 co. 1 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal against a second-instance judgment in abbreviated proceedings must be filed within fifteen days of pronouncement; untimely filings are inadmissible, and vague merits arguments do not cure procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLI ANNA nato a ASCEA il 06/03/1971 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato Anna Petrilli colpevole di furto aggravato continuato condannandola alla pena di ritenuta di giustizia.
2. Il ricorso per cassazione, affidato all'avvocato Pasquale Mucciolo consta di un unico motivo, con il quale è dedotta erronea applicazione della legge in merito al diniego dei benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è tardivo e va dichiarato, pertanto, inammissibile. 1.La sentenza impugnata - emessa sull'impugnazione avverso quella di primo grado resa nel rito abbreviato - è stata pronunciata il 06 luglio 2022, con motivazione contestuale; secondo il dettato di cui all'art. 585 co. 1 lett.
a) in combinato disposto con l'art. 544 co. 1 cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bari era di 15 giorni, decorrenti dalla data della sua pronuncia ( art. 585 co. 2 lett.
b) cod. proc. pen. ). Il termine ultimo per impugnare, decorrente, quindi dal 6 luglio 2022, va individuato nella data del 21 luglio 2022. Il ricorso risulta, invece, depositato il 23 luglio 2023, e, quindi, tardivamente.
3. Giova ricordare che le Sezioni Unite Siniti' ( Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, Cc. (dep. 13/01/2020 ), Rv. 277470) hanno chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente. In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo "in absentia", introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.
4. In ogni caso il ricorso risulta inammissibile anche nel merito, essendo affidato a una deduzione assolutamente priva di specificità, in spregio al dettato di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì, 07 novembre 202