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Sentenza — n. 51743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against bail order due to lack of devolutive effect on prior GPJ findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the Public Prosecutor's appeal against the investigating judge's bail order only challenged the adequacy of the measure, not the underlying evidence or necessity. The defense argued the lower court ignored the defendant's work history and failed to address the gravity of the crime, but the Court held that the appellate review is limited to the specific grounds raised by the prosecutor. Consequently, the Court ruled that the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal profile and risk of reoffending was sufficient and did not require re-examination of facts already established by the investigating judge.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The devolutive effect of an appeal by the Public Prosecutor against a bail order limits review to the adequacy of the measure, precluding re-examination of the gravity of the crime or necessity of detention unless new elements are introduced.

Parole chiave

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devolutive effect bail order adequacy investigating judge procedural inadmissibility criminal procedure code lavoro del detenuto motivo della detenzione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
254578), nel caso di avvenuta emissione di ordinanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, l'effetto devolutivo dell'appello proposto, ex art. 310 cod.
Art. 299, comma 1, cod. proc. pen.
pen., dalla pubblica accusa sul solo punto dell'adeguatezza della misura emessa non consente che vengano rimessi in discussione i punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta sempre salva l'applicazione dell'art. 299, comma 1, cod.
Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Congrua, corretta e coerente è dunque la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato dovendosi ritenere, con riferimento al requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
art. 310 cod. proc. pen
254578), nel caso di avvenuta emissione di ordinanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, l'effetto devolutivo dell'appello proposto, ex art. 310 cod.
art. 292 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic
Ed invero, secondo un orientamento (Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv.
Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu
Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu , Rv.
Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano
Secondo altra opzione interpretativa (Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv.
Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso
277205-01; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 27792 del 19/04/2006, Badoni
265008-01; Sez. 1, Sentenza n. 27792 del 19/04/2006, Badoni, Rv.
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi
Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABATE AGATINO LORENZO nato a CATANIA il 10/08/1977 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sei:Alte le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI 1/0.7 O Udito il c____iff~e

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, rilevata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Agatino Lorenzo Abate in ordine al delitto di ricettazione e ritenute sussistenti le esigenze cautelari, applicava nei confronti del predetto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non uscire in orario serale così disattendendo la richiesta di custodia in carcere formulata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Enna.

2. Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza in punto di adeguatezza della misura cautelare, ritenendo che, nel caso di specie, dovesse applicarsi la misura cautelare della custodia in carcere.

3. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, applicava la misura degli arresti domiciliari.

4. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Deduce la carenza e illogicità della motivazione sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia in relazione alla valutazione, asseritamente omessa della documentazione attestante l'attività lavorativa espletata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che nella vicenda in esame, a fronte dell'applicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della misura cautelare del divieto di dimora, l'unica doglianza proposta risultava essere quella avanzata dal Pubblico Ministero relativamente al profilo di adeguatezza della misura applicata rispetto alle ritenute esigenze cautelari. Il Collegio è a conoscenza della mancanza di uniformità nelle decisioni della Corte di cassazione in argomento. Ed invero, secondo un orientamento (Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv. 276448;

Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu , Rv. 254578), nel caso di avvenuta emissione di ordinanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, l'effetto devolutivo dell'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dalla pubblica accusa sul solo punto dell'adeguatezza della misura emessa non consente che vengano rimessi in discussione i punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta sempre salva l'applicazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen., in ordine a elementi diversi non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura.

Secondo altra opzione interpretativa (Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205-01; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008-01; Sez. 1, Sentenza n. 27792 del 19/04/2006, Badoni, Rv. 234422-01; Sez. 6, n. 29082 del 14/6/2001, Patti, Rv. 220310-01; Sez. 2, n. 1993 del 10/04/2000, Piras, Rv. 215900-01; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, De Maria, Rv. 207556- 01; Sez. 4, n. 1153 del 19/04/1996, Sow, Rv. 205237-01; Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, Ofreni, Rv. 202979 - 01) anche nel caso di appello del solo pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica 'delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., in quanto antecedenti logici necessari alla decisione sulle esigenze cautelari e presupposti ineludibili dell'applicabilità della misura cautelare.

Orbene, nel caso in esame, però, il contrasto evidenziato non viene in questione posto che, quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame, con motivazione da ritenersi esaustiva, ha richiamato le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza genetica e l'ha riportata sinteticamente così mostrando di condividerla in parte qua. Il Tribunale, in ogni caso, pur evidenziando che esulava dall'oggetto dell'impugnazione la questione attinente al giudizio di gravità indiziaria, ha comunque sottolineato «la gravità delle condotte poste in essere dall'Abate, che ha dimostrato di essere inserito in un pericoloso e stabile circuito criminale, grazie al quale l'indagato è riuscito ad approvvigionarsi di pezzi di ricambio, ricavati dalla "cannibalizzazione" di autovetture rubate sistematicamente, anche su sua specifica commissione [così alimentando] la seriale attività predatoria emersa dalle investigazioni, assumendo il ruolo [...] di soggetto pronto a piazzare sul mercato i pezzi di ricambio ricavati dai furti».

Tale motivazione è, dunque, esente da ogni censura in quanto affronta, con lucidità e logicità, le ragioni poste a base del ragionamento del Giudice per le indagini preliminari e le confuta in modo pieno e pertinente.

3. In ordine poi alla precipua questione devoluta al Tribunale, concernente la rivalutazione delle esigenze cautelari che ha portato quindi all'emissione di un provvedimento peggiorativo per il ricorrente, la motivazione sfavorevole, posta a fondamento della riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari, si è ampiamente confrontata con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle del ricorrente e ha giustificato adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati già acquisiti. Il Tribunale, nel valutare le esigenze cautelari, infatti, dopo avere ricordato, che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso l'applicazione della misura cautelare massima, richiesta dal Pubblico Ministero, e quella più gradata degli arresti domiciliari in ragione del tempo trascorso dalla data di commissione del reato e aveva ritenuto sufficiente per contenere il rischio di recidiva la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Catania con obbligo di non uscire in orario notturno, osservando, con argomentazione estesa a tutti gli indagati, che i delitti erano stati commessi, in orario notturno, fuori dal predetto comune e in territori con cui gli indagati non avevano alcun collegamento, ha evidenziato sia la non aderenza alla realtà della considerazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine al /ocus commissi delícti, posto che proprio il delitto addebitato all'Abate era stato commesso a Catania, sia l'erroneità della valorizzazione da parte del primo giudice della risalente commissione del delitto posto che questo, non solo era stato commesso nell'anno precedente, ma soprattutto era stato posto in essere da soggetto dedito alla commissione di reati contro il patrimonio (plurime ricettazioni, estorsione, rapina, molteplici reati in materia di stupefacenti e furti) e che « vive abitualmente dei proventi di attività delittuosa a connotazione predatoria».

Il Tribunale, poi, ha sottolineato l'estrema indifferenza del ricorrente ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria posto che il delitto di cui all'imputazione sarebbe stato commesso mentre si trovava sottoposto a misura cautelare per altro procedimento e ha, quindi, giustificato il provvedimento reso sulla base della considerazione che una maggiore limitazione della libertà di movimento del ricorrente avrebbe potuto "recidere", a differenza della misura più blanda disposta dal Gip, i contatti di persona o telematici dell'indagato con l'ambiente criminale di riferimento.

Congrua, corretta e coerente è dunque la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato dovendosi ritenere, con riferimento al requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che esso non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (così, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891;

Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769). Il Tribunale, quindi, ha mostrato di rispettare in pieno il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui il giudice di appello o di riesame che riformi la decisione di primo grado, oltre a dover rendere una motivazione non apparente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, deve, altresì, delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione del primo provvedimento, con un onere di argomentare circa la sua incompletezza o incoerenza, per giustificarne la riforma (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01).

4. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 22 settembre 2023 Il ccì sigliere estens