Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 51498/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows rescission of res judicata due to absolute nullity from lack of citation of defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the request to rescind the final judgment. The appellant argued that the appeal trial was invalid because the newly appointed defense counsel was not notified of the proceedings, preventing their participation. The court held that while such nullities cannot be raised via incidental execution, they justify rescission of the res judicata under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure when the defendant or their counsel was unaware of the trial due to absolute nullities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 670 cod. proc. pen.: Absolute nullities arising from the absence of the accused or their defense counsel in a trial, which render the proceedings void, cannot be raised via incidental execution after the judgment becomes final; instead, they must be challenged through a request for rescission of the res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
rescission of res judicata absolute nullity lack of citation defense counsel notification incidental execution Code of Criminal Procedure procedural nullity revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
Art. 670 cod. proc. pen.
280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
280931 - 02, rileva che la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia nominato (la notifica era, infatti, stata eseguita nei confronti del precedente difensore d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 670 cod. proc. pen
280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01
Come chiarito da (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIAVARONE PASQUALE nato a NAPOLI il 15/08/1983 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generalq dott.ssa Francesca Ceroni, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso y Ritenuto in fatto 1. Il procuratore speciale di Pasquale Chiavarone ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29 maggio 2023 con la quale la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza della medesima Corte d'appello del 2 febbraio 2022, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2022.

In particolare, il ricorso, richiamando i principi enunciati da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02, rileva che la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore di fiducia nominato (la notifica era, infatti, stata eseguita nei confronti del precedente difensore d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) aveva determinato la mancata conoscenza del processo.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come chiarito da (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

Nel caso di specie, è la stessa ordinanza impugnata a riconoscere che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato, anche con riguardo alla posizione dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al precedente difensore d'ufficio e non al difensore di fiducia nuovamente nominato dopo una precedente rinuncia al mandato che aveva appunto comportato la nomina del difensore d'ufficio, il quale aveva poi provveduto al deposito dell'atto di appello. Indiscussa la nullità assoluta verificatasi, la Corte territoriale rileva che la nullità avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di appello (ma in un'udienza della quale né il difensore nominato né l'imputato avevano conoscenza e non per causa loro imputabile) o attraverso un ricorso per cassazione (in relazione alla quale, nel momento in cui, secondo lo stesso apprezzamento dell'ordinanza della quale si discute, è intervenuta la conoscenza della sentenza di secondo grado, il termine era ormai decorso).

2. Ne segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per il g