Italian court dismisses appeal for inadmissibility as defendant personally filed appeal without counsel after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Serghei Ghisco's appeal inadmissible because he personally filed it without legal representation. Following the 2017 law reform, defendants can no longer submit appeals to the Supreme Court without a registered defense attorney. Consequently, the court ordered Ghisco to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court filed personally by a convicted defendant after August 3, 2017, are inadmissible due to the mandatory requirement of representation by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ghisco Serghei, nato in Albania il 17/04/1983 avverso il provvedimento del 17 agosto 2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Serghei Ghisco ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di L'Aquila in data 17 agosto 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Urbino in data 22 aprile 2009 per il reato di omicidio volontario.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente da Serghei Ghisco. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis