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Sentenza — n. 51495/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against partial seizure lifting, upholding confiscation of company shares based on temporal proximity to fraud proceeds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pufin s.p.a. against a lower court order that partially lifted a preventive seizure while maintaining the confiscation of company shares. The appellant argued that the lower court's reasoning was merely apparent because it failed to verify the company's financial capacity to purchase the shares independently of the illicit funds. The court rejected this claim, ruling that the temporal sequence and quantitative preponderance of the illicit funds over other income constituted sufficient indicia to prove the shares were proceeds of crime, without requiring a full audit of the company's balance sheet.

Regesto Legislator

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Art. 321-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 240, cod. pen.: The temporal proximity and quantitative preponderance of illicit funds over other income constitute sufficient indicia to prove that assets acquired subsequently are proceeds of crime, without requiring a full audit of the company's financial capacity.

Parole chiave

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confiscation of proceeds preventive seizure lifting indicia of crime temporal proximity quantitative preponderance apparent motivation company shares appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 240, cod. pen.
Art. 325, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite n. 10000/2018 (Miragliotta)
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pufin s.p.a. in persona del legale rappresentante Marco Pugliese avverso la ordinanza del 27/07/2023 del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. Antonio Iannaccone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Avellino ha, per quanto di interesse in questa sede, parzialmente accolto l'appello proposto dalla Pufin s.p.a., ai sensi dell'ad 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale di Avellino che aveva rigettato l'istanza avanzata il 24 gennaio 2023 dalla Pufin s.p.a. e diretta ad ottenere la restituzione di un'autovettura, di un'imbarcazione e della quota di partecipazione, nella misura del 99%, al capitale della Pufin Power Italy s.r.I., beni sottoposti a sequestro preventivo con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 19 novembre 2021 perché ritenuti profitto del reato di bancarotta fraudolenta ascritto a Massimo Pugliese in relazione al fallimento della EI.Ital s.p.a., in quanto acquistati dalla Pufin s.p.a. con le somme che avevano costituito oggetto di distrazione ai danni della fallita.

In particolare, il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Avellino limitatamente all'autovettura ed all'imbarcazione, rigettando l'appello in relazione alla quota societaria.

2. Avverso detta ordinanza, nella parte in cui ha rigettato l'appello quanto alla quota societaria, ha proposto ricorso la Pufin s.p.a. in qualità di terza interessata, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240, primo comma, cod. pen., nonché la mera apparenza della motivazione del provvedimento qui impugnato. Evidenzia la ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che la quota societaria fosse confiscabile in quanto acquistata con la somma di denaro costituente profitto del delitto di bancarotta sulla base della mera collocazione temporale dell'acquisto, avvenuto successivamente all'ingresso nel patrimonio della Pufin s.p.a. delle somme sottratte alla fallita, e in considerazione della preponderanza di tali somme rispetto alle altre entrate della Pufin s.p.a.

Sostiene che il ragionamento suddetto, non fondato su un pieno accertamento dell'impiego delle somme provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta per l'acquisto della quota societaria, viene a rendere illegittimo il mantenimento del vincolo, poiché il sequestro non sarebbe più strumentale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta, ma sarebbe finalizzato ad una confisca per equivalente, non consentita in relazione al delitto per il quale si procede. Il Tribunale del riesame, sostiene la ricorrente, avrebbe invece dovuto valutare se la società Pufin s.p.a. avesse la capacità economica di acquistare detta partecipazione.

Il Tribunale del riesame ha affermato che il bilancio al 31 dicembre 2012, prodotto dalla difesa allo scopo di provare tale capacità, non dava certezza dell'effettiva percezione degli utili nello stesso dichiarati, ma, osserva la ricorrente, in assenza di elementi in grado di dimostrare la falsità del bilancio, i dati in essi indicati andavano considerati veritieri e non potevano essere ignorati. Peraltro, mentre le distrazioni risalivano agli anni 2007 e 2009, la sottoscrizione della quota societaria, del valore di euro 9.900,00, era avvenuta nel 2012, anno in cui la Pufin s.p.a., secondo detto bilancio, aveva conseguito utili netti per euro 735.129,00 ed un patrimonio di euro 16.167.533,00.La Pufin aveva disponibilità tali da poter agevolmente acquistare la quota societaria senza impiegare le somme provenienti dalla Elital.

Non vi sono seri indizi che le somme utilizzate per l'acquisto siano state attinte da quelle oggetto del delitto di bancarotta, né essi sono stati indicati in modo chiaro, come invece richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza Miragliotta. La motivazione del Tribunale del riesame risulta, quindi, meramente apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Deve in primo luogo escludersi che, quanto all'appello proposto dalla Pufin s.p.a., il provvedimento del Tribunale del riesame sia affetto da motivazione apparente. Il Tribunale del riesame, come del resto evidenziato anche dalla società ricorrente, ha indicato gli argomenti che l'hanno indotto a ritenere che la quota societaria sia stata acquistata con le somme provenienti dalla altal s.p.a., ossia il dato cronologico, ovvero la circostanza che l'acquisto è avvenuto successivamente alla percezione, da parte della Pufin s.p.a. delle somme provenienti dalla società poi fallita, pari ad oltre 11 milioni di euro, e il dato quantitativo, per la preponderanza di detta somma rispetto alle altre entrate della Pufin s.p.a.

Sulla base di tali elementi, di natura indiziaria, il Tribunale del riesame ha ritenuto provato che la quota societaria derivi, sia pure indirettamente, dal delitto di bancarotta fraudolenta e ne costituisca il profitto confiscabile. La ricorrente mostra di dissentire da tale conclusione, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe trascurato i dati emergenti dal bilancio della Pufin s.p.a. e che non sarebbe sostenibile che tali dati non dimostrino l'effettiva percezione degli utili in esso dichiarati, ma in tal modo la ricorrente invoca una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, non consentita in questa sede di legittimità, o comunque si duole della insufficienza o illogicità della motivazione del provvedimento qui impugnato, mentre tali doglianze non sono consentite ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricor