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Ordinanza — n. 51489/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-exhausted statutory grounds for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alexei Galbici inadmissible without formal procedural steps. The defendant challenged a plea bargain sentence, arguing a gross error in the court's reasoning, but the law restricts cassation grounds to specific issues like the defendant's will or legal qualification. Since the appeal did not address these exclusive grounds, the court ruled it inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the link between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility defendant's will legal qualification error court costs award procedural defect penal code provisions inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GALBICI ALEXEI, nato in Moldavia il 15 gennaio 1991; avverso la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Monza, in accoglimento della comune richiesta avanzata dalle parti, applicava a Alexei Galbici, imputato dei reati di cui agli artL 497 -bis e 707 cod. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione, invocando la natura asseritamente grossolana del falso; - che il motivo non è deducibile atteso che l'art. 448, comma 2 -bis ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consig