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Sentenza — n. 51487/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51487/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51487/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONIO nato a GALATONE il 17/08/1970 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, nell'interesse di Antonio Grasso è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli (art. 481 cod. pen.), per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili (identica pronuncia è stata adottata nei confronti di altro imputato, non ricorrente in cassazione, al quale è stato addebitato altro reato).

Regesto Legislator

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art. 481 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 51487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla luce della revoca della costituzione di parte civile, vanno inoltre revocate le statuizioni civili pronunciate nei confronti del ricorrente.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia annullamento civile ricorso per cassazione incostituzionalità falsità ideologica in documenti rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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art. 481 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONIO nato a GALATONE il 17/08/1970 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, nell'interesse di Antonio Grasso è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli (art. 481 cod. pen.), per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili (identica pronuncia è stata adottata nei confronti di altro imputato, non ricorrente in cassazione, al quale è stato addebitato altro reato).

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

b) dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile ad opera di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., che, pur formulata in termini generali, deve intendersi limitata, alla luce del contenuto della procura allegata, all'azione esercitata nei confronti del Grasso e non anche dell'altro imputato.

3. È stato trasmesso atto di rinuncia al ricorso datato 20 novembre 2023 recante la sottoscrizione autenticata del Grasso.

4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla luce della revoca della costituzione di parte civile, vanno inoltre revocate le statuizioni civili pronunciate nei confronti del ricorrente.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Revoca le statuizioni civili limitatamente alla posizione di Grasso Antonio.