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Sentenza — n. 51484/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51484/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 maggio 2023, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Dolari Dimitrijevic responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen., contestato al capo A) della rubrica, per aver esibito un falso documento d'identità intestato a Filippo Marano e, così, indotto in errore il titolare della Gerarca s.r.l.s. nella stipula del contratto di locazione dell'autovettura indicata nel capo d'imputazione; lo ha, invece, assolto dal concorrente reato di furto in abitazione pluriaggravato, contestato al capo B) della rubrica.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 497 -bis cod. pen; Sentenza — n. 51484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Residuerebbe, pertanto, un'unica azione, già sanzionata ai sensi dell'art. 497 -bis cod. pen., nella quale, quindi, quella oggetto del capo d'imputazione dovrebbe essere assorbita. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, nonostante l'ottimo comportamento processuale del ricorrente ed il costante rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione della misura cautelare.

Parole chiave

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uso di un documento falso uso di false generalità esibizione di documenti d'identità contraffazione di merci reticenza dolosa dei difetti rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
Il primo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce che il reato di cui all'art. 494 cod. pen., per il quale il ricorrente è stato condannato, dovrebbe ritenersi assorbito in quello di cui all'art.
art. 497 -bis cod. pen
pen., per il quale il ricorrente è stato condannato, dovrebbe ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 497 -bis cod. pen., per il quale, invece, era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DIMITRUEVIC DOLARI, nato a Firenze il 15 febbraio 1990; avverso la sentenza del 9 maggio 2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. CAROLA GUGLIOTTA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 maggio 2023, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Dolari Dimitrijevic responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen., contestato al capo A) della rubrica, per aver esibito un falso documento d'identità intestato a Filippo Marano e, così, indotto in errore il titolare della Gerarca s.r.l.s. nella stipula del contratto di locazione dell'autovettura indicata nel capo d'imputazione; lo ha, invece, assolto dal concorrente reato di furto in abitazione pluriaggravato, contestato al capo B) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione l'imputato articolando due motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce che il reato di cui all'art. 494 cod. pen., per il quale il ricorrente è stato condannato, dovrebbe ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 497 -bis cod. pen., per il quale, invece, era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Invero, sostiene la difesa, caduta l'imputazione per furto, dovrebbe ritenersi che il ricorrente possa non essersi presentato personalmente presso la ditta di noleggio per il ritiro dell'auto.

Residuerebbe, pertanto, un'unica azione, già sanzionata ai sensi dell'art. 497 -bis cod. pen., nella quale, quindi, quella oggetto del capo d'imputazione dovrebbe essere assorbita. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse, sostiene la difesa, nonostante l'ottimo comportamento processuale del ricorrente ed il costante rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione della misura cautelare.

Circostanze che, invece, si sarebbero dovute considerare proprio alla luce della severità della determinazione della pena irrogata in concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte, infatti, dà atto di come l'imputato (trovato in possesso della tessera sanitaria, del documento d'identità e della patente di guida intestati al Marano, sui quali erano apposte le sue foto), pur dichiarandosi estraneo al furto, abbia ammesso di aver noleggiato l'autovettura sostituendosi al Marano. Ebbene, è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 -bis cod. pen.), ma i due reati concorrono, perché la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto (come in concreto è avvenuto) - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 23029 del ........."..v.03/04/2017, Folograsso, Rv. 270206;

Sez. 5, n. 14350 del 23/01/2012, Manna, Rv. 252306; Sez. 5, n. 2464 del 06/12/2018, dep. 2019, Berlingeri, Rv. 275256, quest'ultima pronunciata in relazione al reato di truffa).

2. Il secondo motivo d'impugnazione è, invece, inammissibile. Va preliminarmente osservato come il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). Ebbene, la Corte, facendo corretta applicazione dei suindicati principi, ha motivato il diniego valutando espressamente la gravità dei fatti e il "corposo certificato penale" a suo carico. La motivazione è logica e coerente, in assenza di diverse deduzioni, con i dati richiamati e, quindi, insindacabile in questa sede.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t