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Sentenza — n. 51482/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO ANDREA nato a GORIZIA il 11/10/1971 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa FRANCESCA CERONI, la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 dicembre 2022 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia Andrea Santangelo, avendolo ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore di fatto della Friulveneta Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 18 febbraio 2013.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 51482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in flvore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00..

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti mancanti consegna di documenti documenti bancari falsità in documenti irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in flvore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00..
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO ANDREA nato a GORIZIA il 11/10/1971 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. ssa FRANCESCA CERONI, la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 dicembre 2022 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia Andrea Santangelo, avendolo ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore di fatto della Friulveneta Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita in data 18 febbraio 2013.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali. La Corte territoriale, avendo ritenuto rilevante l'individuazione del soggetto che aveva detenuto per ultimo le scritture contabili, aveva affermato che il teste Orfanò, pur avendo ricevuto in consegna le stesse in data 27 marzo 2009, le aveva restituite all'imputato: la Corte d'appello, tuttavia, non aveva indicato alcuna prova né documentale né dichiarativa idonea a dimostrare siffatta circostanza. In definitiva, era rimasto indimostrato sia che tale riconsegna fosse avvenuta sia che l'Orfanò avesse "lasciato" la società nell'estate precedente.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Francesca Ceroni, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. All'udienza del 30 novembre 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Limitando la trattazione ai soli profili di censura oggetto di ricorso, va, infatti, osservato che la struttura decisionale della sentenza impugnata non ruota affatto, secondo quanto pretenderebbe il ricorrente, attorno alla centralità dell'individuazione dell'ultimo soggetto che ha avuto la disponibilità delle scritture contabili ma sul ruolo di amministratore di fatto del Santangelo, gravato, in quanto tale, dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio in tema di bancarotta fraudolenta documentale).

Ora, la Corte territoriale, pur dedicando un cenno al tema delle vicende delle scritture contabili all'indomani della verifica operata dalla Guardia di Finanza, ha fondato l'affermazione di responsabilità su plurimi indici probatori - rimasti privi di specifiche censure - idonei a rivelare l'assunzione di un continuativo ruolo gestorio del Santangelo. Ne discende che sono prive di decisività le questioni di quando l'amministratore di diritto meramente formale, ossia Simone Orfanò, abbia deciso di non essere più coinvolto (questo e non altro è il significato univoco dell'atecnica espressione di "lasciare la società") e di quando abbia restituito le scritture contabili (circostanza che, una volta rimasta incontestato il ruolo gestorio del Santangelo, trova razionale fondamento nell'interesse di quest'ultimo a recuperarle e, comunque, nel dovere di ricostituirle nel non breve periodo intercorso tra il marzo 2009 - quando appunto la G. di F. ebbe a restituirle - e la dichiarazione di fallimento del febbraio 2013).

Né siffatte circostanze acquistano tale significato decisivo nell'economia motivazionale sol perché per la completezza argonnentativa rispetto alle censure prospettate ne abbia fatto menzione.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in flvore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 i