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Sentenza — n. 51477/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for failing to update company books during inactivity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Fulvio Klinkon's appeal against his conviction for fraudulent bankruptcy due to inadequate accounting records. Klinkon argued that the company ceased operations in 2011 and that he was not responsible for books kept before his appointment or after the company's inactivity. The court rejected these claims, ruling that an administrator must maintain accurate records regardless of the company's status and that the specific wording of the crime does not require proof of specific intent.

Regesto Legislator

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Art. 219, ultimo comma, legge fall.; The phrase 'in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio' describes the conduct rather than the agent's intent, meaning specific intent is not required for the crime of fraudulent bankruptcy.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy accounting records company inactivity administrative duty specific intent requirement Cassazione appeal bankruptcy law cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri
Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini
Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero
258881;Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv.
Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso
Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv.
Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino
Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro
275261; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).3.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KLINKON FULVIO nato a UMAGO (CROAZIA) il 15/07/1971 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 marzo 2023 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato Fulvio Klinkon per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore (oltre che socio unico) della s.r.l. Sierra Service, dichiarata fallita dal Tribunale di Trieste il 24 febbraio 2014. L'imputato è stato riconosciuto responsabile della distrazione della somma di euro 6.600 euro — prelevata dal conto corrente della società — e della bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta generale, ossia per aver tenuto la documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il Tribunale aveva riconosciuto al prevenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. in misura prevalente rispetto alla aggravante della continuazione fallimentare e alla recidiva, condannandolo alla pena di due anni di reclusione e determinando le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in misura pari a quella della pena principale inflitta.

2. Avverso la sentenza anzidetta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ricorso affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di motivazione e che concerne la sola conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene il ricorrente che la società fallita aveva cessato la propria attività il 26 settembre 2011, a seguito della revoca della licenza da parte del Prefetto, come risulterebbe dalla relazione del curatore ex art. 33 legge fall., oltre che dalla deposizione di quest'ultimo e del Maresciallo Buonocunto.

Ne consegue — si sostiene nel ricorso — che l'imputato non ha esercitato alcuna attività amministrativa di rilievo e che, quindi, non può essergli imputata la mancata tenuta delle scritture per il periodo successivo alla sua nomina, così come non può essergli addebitata la mancanza delle scritture contabili per il periodo anteriore al suo ingresso nella società, giacché non vi è prova che gli siano state consegnate. Tali argomentazioni critiche erano state sviluppate nell'atto di appello, ma non hanno ricevuto riscontro nella sentenza impugnata.

Il ricorso prosegue sottolineando che l'imputato aveva avuto un atteggiamento collaborativo con il curatore, come da questi riferito in dibattimento. Difetterebbe anche la prova del dolo della fattispecie. Quanto ai crediti che risultavano in contabilità nonostante fossero stati estinti, non si conosce la data di tale ultimo accadimento, sicché non può escludersi che — così il ricorso — «potevano benissimo essere presenti, sia i crediti medesimi sia i successivi pagamenti, all'entrata in carica di Klinkon, che quindi nulla poteva saperne» (circostanza che sarebbe confermata anche dalla deposizione del Maresciallo Buonocunto).

Il Klinkon — si legge altresì nel ricorso — aveva collaborato con il curatore nella ricostruzione di tali crediti. La Corte di appello avrebbe fornito una risposta non esauriente alle censure dell'appellante e del materiale istruttorio e non avrebbero applicato le regole della logica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.1. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile di aver tenuto la contabilità della Sierra Service s.r.l. in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a far data dal primo gennaio 2012. Più precisamente, come si evince dalla sentenza di primo grado e da quella impugnata, quello che viene ascritto al prevenuto — che aveva assunto la carica di amministratore della Sierra il 5 dicembre 2012, dopo aver acquisito la totalità delle quote — è di non avere aggiornato la contabilità della società per il periodo antecedente alla sua nomina e di non averla regolarmente tenuta nel periodo successivo, non essendo in discussione che le scritture contabili gli fossero state consegnate; altro addebito è quello di avere poi consegnato al curatore solo scritture frammentarie.

Tanto aveva determinato l'estrema difficoltà, per gli organi della procedura, di ricostruire le vicende societarie, ricostruzione resa possibile solo grazie a controlli documentali incrociati e alla escussione di soggetti a conoscenza gli accadimenti di rilievo, che avevano fatto venire alla luce come alcuni crediti verso clienti, che dalle scritture contabili apparivano ancora tali, erano già stati saldati. L'addebito è, quindi, quello di bancarotta fraudolenta documentale generale. Tale delitto si configura sia nel caso in cui l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari dovuta alla tenuta delle scritture sia assoluta, sia quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682;

Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212). Né la responsabilità può essere esclusa per il fatto che, nonostante le alterazioni delle scritture, le irregolarità di gestione siano comunque venute alla luce, giacché l'interesse dei creditori a che l'impresa debitrice presenti scritture veridiche è stato comunque leso (Sez. 5, n. 441 del 12/03/1971, Cavallari, Rv. 118256). Avuto riguardo al versante soggettivo, questa forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all'agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell'andamento degli affari;

è esclusa, di contro, l'esigenza che il dolo sia integrato dall'intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta — della quale costituisce una caratteristica — e non la volontà dell'agente (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677), sicché è da respingere l'idea che essa richieda il dolo specifico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881;Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444;

Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv. 229321).

2. Fatta questa premessa, l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di penale responsabilità — si sviluppa su due versanti. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza oggettiva dell'addebito e non coglie nel segno laddove censura il verdetto di colpevolezza, da una parte, negando il dovere di aggiornare le scritture contabili dal primo gennaio 2012 in capo al ricorrente siccome divenuto amministratore solo a dicembre e, dall'altra, sostenendo che le scritture contabili non andassero successivamente tenute in quanto la società era inattiva.

Quanto al primo aspetto, infatti, il Collegio osserva che era preciso dovere dell'amministratore verificare che le scritture contabili fossero rettamente aggiornate e che i debiti dei clienti verso la società che risultavano annotati, una volta estinti, non risultassero più come tali in contabilità; è evidente, infatti, che tale mancato aggiornamento ha determinato obiettive difficoltà ricostruttive della curatela nella sua attività di ricerca di poste attive con cui soddisfare il ceto creditorio, attività che ha dovuto contare su altre fonti informative il che, come osservato nella parte introduttiva (cfr. supra § 1) non esime l'amministratore da responsabilità.

In ordine al secondo punto, la mozione critica muove da un presupposto errato; può essere utilmente richiamata, a questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di bancarotta documentale semplice secondo cui la sostanziale inattività di un'impresa non determina il venir meno dell'obbligo di tenuta della contabilità, obbligo che cessa solo con la cancellazione dal registro delle imprese (tra le altre, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261; Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero e altro, Rv. 250407). 2.2.

Il secondo versante del ricorso — che concerne il giudizio quanto al coefficiente soggettivo della condotta — è, invece inammissibile in quanto non trova corrispondenza nell'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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