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Sentenza — n. 51476/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and relevant grounds lacking in all three grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for reclassification of the crime and challenged the sufficiency of evidence regarding fraud and document concealment. The court rejected these claims because none of the three grounds were specific enough to address the appellate court's reasoning or sufficiently relevant to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically indeterminate or lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement correlation with decision bankruptcy fraud procedural costs truffa in materia di prestazioni irregolarità finanziarie inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il coimputato Ivano Chiusi, dopo essere stato condannato per una parte delle distrazioni e per la bancarotta fraudolenta documentale, ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e oggi non ricorre.
Art. 33 legge fall.
In questo senso si era espresso anche il curatore nella sua relazione ex art. 33 legge fall. Ne deriverebbe - sostiene il ricorrente - che la condotta debba essere riqualificata come bancarotta semplice, trattandosi di operazioni di grave imprudenza.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il coimputato Ivano Chiusi, dopo essere stato condannato per una parte delle distrazioni e per la bancarotta fraudolenta documentale, ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCA ANGELO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 15/03/1972 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni degli Avvocati MARCO LEALI e EUGENIO G.M. SARAI, per il ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 24 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la condanna inflitta ad Angelo Lucca dal Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Engeneering Project s.p.a.", dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 23 giugno 2014, di cui Lucca era stato amministratore unico dalla data di costituzione fino a quella del fallimento. Il coimputato Ivano Chiusi, dopo essere stato condannato per una parte delle distrazioni e per la bancarotta fraudolenta documentale, ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e oggi non ricorre.

2. Avverso la sentenza anzidetta ha, invece, proposto ricorso per cassazione l'imputato Lucca a mezzo del difensore di fiducia, ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva e, in particolare, quanto alla distrazione della somma di euro 133.136,31. Spiega il ricorrente che la sua condotta trova la genesi nella carica amministrativa rivestita nell'ambito di un gruppo di società aventi lo scopo di realizzare impianti fotovoltaici e che egli aveva dovuto pagare, con la cassa della Engineering s.p.a., obbligazioni della AILV s.p.a., per evitare la crisi finanziaria di quest'ultima e le ripercussioni sulla solidità della Engineering s.p.a., che aveva subappalti con la AILV.

In questo senso si era espresso anche il curatore nella sua relazione ex art. 33 legge fall. Ne deriverebbe - sostiene il ricorrente - che la condotta debba essere riqualificata come bancarotta semplice, trattandosi di operazioni di grave imprudenza. / 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla conferma della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'unico affare della Engineering — si legge nel ricorso — è stato il contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico commissionato dalla Fin.co s.r.I., con un contratto di conto corrente, qualche movimento di conto e l'accredito del finanziamento ottenuto dalla Banca Unicredit.

La condotta non avrebbe, quindi, la latitudine per realizzare l'evento di danno richiesto dalla norma incriminatrice (ossia l'impossibilità della ricostruzione del patrimonio) e mancherebbe il dolo, escluso dalla consegna di tutta la documentazione relativa all'affare svolto. , 3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, con specifico riferimento alla distrazione di 300.000 euro. Spiega il ricorrente che aveva ricevuto, da Ivano Chiusi, amministratore della Fin. Co s.r.I., un assegno bancario per la somma di 500.000 euro a garanzia degli accordi contrattuali, mentre l'appaltatore Engineering Project s.p.a. avrebbe finanziato alla committente Fin.co s.r.l. la costruzione dell'impianto fotovoltaico con la somma di 500.000 euro ricevuta in prestito dalla Banca Unicredit, che ha poi chiesto all'appaltatore Engineering project, per l'erogazione del finanziamento suddetto, proprio la consegna dell'assegno bancario emesso dalla committente Fin.co. s.r.l. di pari importo, tratto sul conto aperto presso la Deutsche Bank all'ordine dell'appaltatrice e risultato, poi, non pagabile.Versate le prime somme alla committente Fin.Co s.r.I., l'appaltatore Engineering Project s.p.a. aveva subito il totale inadempimento della committente nel pagamento dell'inizio dei lavori che aveva commissionato, con perdita secca delle somme alla stessa erogate, pari a 320.000 euro e a 64.000 euro.

Di fatto - sostiene il ricorrente - la Engineering, insieme alla Unicredit, è stata frodata dalla Fin.Co s.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che attiene alla distrazione della somma di 133.136,31 euro — è inammissibile per varie ragioni. In primo luogo, esso non era preceduto da specifico motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). In secondo luogo, il motivo è versato in fatto e aspecifico giacché il ricorrente adduce una serie di circostanze di merito circa le ragioni dei prelievi che, oltre a introdurre argomenti estranei al giudizio di legittimità e ad essere genericamente evocate, non si confrontano con la risposta della Corte di appello, che ha evidenziato come l'imputato stesso non avesse negato che la somma predetta fosse stata destinata a scopi del tutto estranei all'attività della fallita.

Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2. Anche il secondo motivo di ricorso - che attiene alla bancarotta fraudolenta documentale - è aspecifico in quanto persegue una propria ipotesi critica, senza affrontare quanto compiutamente affermato dalla Corte di appello, secondo cui la documentazione contabile era tenuta in maniera incompleta, sì da aver generato serie e concrete difficoltà ricostruttive. In particolare, la sentenza impugnata ha dato atto che la ricostruzione dell'operazione con le società riferibili al coimputato Chiusi — in pratica l'unica operazione che aveva visto coinvolta la fallita — era avvenuta solo grazie agli estratti conto bancari e alle informazioni assunte presso lo stesso fallito, mentre non ve ne era traccia nelle scritture contabili. Quanto al coefficiente soggettivo, nell'atto di appello non si apprezza una specifica censura in tal senso, donde, in applicazione del principio richiamato a proposito del primo motivo di ricorso, la doglianza è inammissibile.

3. Il terzo motivo di ricorso — che attiene alla distrazione della somma di 380.000 euro quale quota parte del finanziamento ricevuto da Unicredit — è aspecifico e reiterativo, in quanto ripropone le medesime doglianze dell'appello, adducendo circostanze di fatto che non tengono conto della risposta tranchant della Corte distrettuale - scevra dalla violazione di legge che il ricorrente genericamente le imputa - secondo cui l'operazione, per come descritta dall'imputato, era priva di ogni logica economica; essa avrebbe significato, infatti, che la fallita si era fatta riconoscere un finanziamento per poi metterlo a disposizione della committente per consentire a quest'ultima di pagare alla stessa società poi fallita il prezzo dell'appalto.

Tanto senza voler considerare che il ricorso non contrasta il ragionamento della Corte territoriale laddove ha valorizzato diversi indicatori di fraudolenza dell'operazione, reputata strumentale a lucrare le somme ottenute in finanziamento da Unicredit: dalla non operatività della società, alla smentita che il Chiusi gli fosse stato presentato e "sponsorizzato" dal direttore di Unicredit, alla clamorosa, erronea indicazione, da parte di Lucca, del luogo ove doveva essere realizzato l'impianto, alla smentita circa la tesi difensiva secondo cui Chiusi aveva presentato una denunzia di smarrimento dell'assegno che gli avrebbe consegnato a garanzia dell'operazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga