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Sentenza — n. 51473/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51473/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RAPISARDA MICHELE, nato ad Acireale il 6 ottobre 1954; avverso la sentenza del 19 aprile 2022, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIUOLO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; letta la memoria depositata il 22 settembre 2023 dall'avv. Ivana Giuseppina Assunta Renna, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 51473/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349; Sez., n. 5959 del 23/01/2020, Rv. 278447; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv. 276515) o comunque nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Rv. 275113). Ebbene, il difensore ha ritualmente eccepito nelle note allegate al verbale di udienza, risalenti al 13 aprile 2022, il mancato rispetto del termine di venti giorni. La Corte d'appello, pretermettendo ogni valutazione, si è limitato a rilevare il deposito dele memorie e la ritualità della notifica all'imputato.La sentenza, quindi, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danneggiamento infrazione privilegiata ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 180 cod. proc. pen
integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RAPISARDA MICHELE, nato ad Acireale il 6 ottobre 1954; avverso la sentenza del 19 aprile 2022, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIUOLO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; letta la memoria depositata il 22 settembre 2023 dall'avv. Ivana Giuseppina Assunta Renna, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 aprile 2022, la Corte di appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Michele Rapisarda colpevole del reato di tentato furto aggravato commesso ai danni di Eugenio Calabretta. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. A' Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, deduce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello, perché notificato al difensore (ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) e non al domicilio dichiarato e, comunque, senza rispettare i termini di comparizione.

Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'insussistenza dell'aggravante contestata, atteso che non vi sarebbe prova del ritenuto danneggiamento degli alberi. Il terzo, in ultimo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce l'eccessività della pena irrogata, del tutto sproporzionata rispetto alla gravità del fatto (il tentato furto di limoni) e alla personalità del reo, circostanze che avrebbero dovuto condurre il giudicante a riconoscere le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto all'aggravante contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato, seppur limitatamente al rispetto dei termini a comparire. La notifica del decreto di citazione a giudizio, infatti, risulta ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., alla luce della rilevata inidoneità del domicilio dichiarato (nella relata si dà atto della inesistenza del civico 42), ma, essendo avvenuta il 7 aprile 2022 per l'udienza del 19 aprile 2022, non risulta rispettato il termine a comparire. Ciò considerato, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988;

Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349; Sez., n. 5959 del 23/01/2020, Rv. 278447; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv. 276515) o comunque nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Rv. 275113). Ebbene, il difensore ha ritualmente eccepito nelle note allegate al verbale di udienza, risalenti al 13 aprile 2022, il mancato rispetto del termine di venti giorni. La Corte d'appello, pretermettendo ogni valutazione, si è limitato a rilevare il deposito dele memorie e la ritualità della notifica all'imputato.La sentenza, quindi, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Così deciso il 29 settembre 2023 Il ( C