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Sentenza — n. 51220/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order for mafia associate, upholding mandatory prison custody presumption.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51220/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fabio Meli's appeal against a lower court order maintaining his prison custody. Meli argued that the detention order ignored the passage of time and the lack of current danger, noting he was a key accomplice in a mafia organization. The court ruled that for mafia participation charges, prison custody is absolutely required unless specific exceptions apply, and the appeal's arguments failed to overcome this statutory presumption.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; For suspects of mafia association participation, prison custody is absolutely required unless specific exceptions are met, and temporal gaps do not negate the presumption of danger.

Parole chiave

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mafia association participation prison custody presumption cautionary measures periculum libertatis mandatory detention Cassazione Roma criminal procedure code braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata muove dal richiamo al regime presuntivo dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, rispetto al quale questa Corte ha precisato che, in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art.
Art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata muove dal richiamo al regime presuntivo dettato dall'art. 275, comma 3, cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'indicata ordinanza del 07/09/2023 ha proposto ricorso per cassazione Fabio Meli, attraverso i difensori Avv.ti Tommaso Manduca e Santina Campo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt.
Art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rilievi, questi, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento (.) delle spese processuali, mentre la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.
artt. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli
pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv.
Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola
284857; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELI FABIO nato a VILLALBA il 27/11/1978 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIEi. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 1:37, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 07/09/2023, il Tribunale del riesame di Caltanisetta ha rigetto l'appello proposto avverso l'ordinanza del 15/07/2022 con la quale il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice procedente, aveva rigettato l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Fabio Meli in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo a), 629 e 416-6/5.1 cod. pen. (capo g), 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo h) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi i e j).

2. Avverso l'indicata ordinanza del 07/09/2023 ha proposto ricorso per cassazione Fabio Meli, attraverso i difensori Avv.ti Tommaso Manduca e Santina Campo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto della valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, tanto più che, rispetto al periodo oggetto di contestazione (dicembre 2020 - marzo 2021, mentre la misura cautelare fu eseguita il 24/06/2021), l'elemento temporale (oltre due anni) risulta notevolmente dilatato, non essendovi alcuna elevata probabilità che al ricorrente si ripresentino occasioni favorevoli alla commissione di analogo proposito delittuoso.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto Meli il "braccio destro" del coimputato Bontempo sulla base di una presunzione indiziaria, mentre è in corso il dibattimento, laddove il giudizio prognostico non può fondarsi su un pericolo astratto o meramente ipotetico o sul generico riferimento alla mera eventualità di probabili seguiti delittuosi, tanto più che la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, chiesta sarebbe stata eseguita a Pisa, con conseguente rescissione di qualsiasi contatto con il luogo della commissione del delitto e con la totalità degli imputati.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decre",:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento. L'ordinanza impugnata muove dal richiamo al regime presuntivo dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, rispetto al quale questa Corte ha precisato che, in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255).

I riferimenti del ricorso all'attualità del periculum libertatis non si confrontano con il regime indicato, mentre la censura incentrata sul decorso del tempo è stata puntualmente valutata dal giudice dell'appello cautelare, che ne ha messo in luce l'inidoneità a inficiare le conclusioni del provvedimento appellato in considerazione del ruolo di spicco rivestito da Meli in seno al sodalizio criminoso, "braccio destro" del reggente dell'articolazione nissena di Cosa Nostra, partecipe, con lui, dell'attività estorsiva e dei traffici di stupefacenti, dedito alla raccolta del denaro da destinare al mantenimento dei sodali in carcere.

Il ricorso svilisce questo rilievo sulla base del fatto che si basa sulla piattaforma indiziaria raccolta in vista dell'adozione del provvedimento de libertate, mentre sarebbe già in corso il dibattimento, ma, in assenza di specifiche allegazioni circa risultanze dibattimentali in grado di superare i dati conoscitivi valutati dai giudici cautelari, la doglianza non è fondata. Le ulteriori censure basate sulla dedotta mancanza di riproposizioni di occasioni per la recidivanza e sulla possibile applicazione degli arresti domiciliari a Pisa - oltre a non essere, quest'ultima, il linea con il richiamato regime presuntivo - sono congruamente esaminate e disattese dal giudice dell'appello cautelare, che ha rimarcato, per un verso, la peculiare connotazione del sodalizio di appartenenza che aveva già dato prova di essere in grado di superare momenti di difficoltà e, per altro verso, il ruolo di Meli di "cerniera" tra il reggente e i malavitosi che volevano incontrarlo.

Rilievi, questi, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento (.) delle spese processuali, mentre la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9