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Ordinanza — n. 51218/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for procedural inadmissibility of unwaived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged grounds regarding the application of Article 129 of the Criminal Procedure Code and the presumption of innocence. The appellant argued the theft was committed from behind by a disguised person, but the Court held that appeals against sentences under Article 599-bis can only address the formation of the party's will to accept the plea, prosecutor consent, or divergent pronouncements. Since the appellant had waived the Article 129 defense and the court already examined the plea terms, these new arguments fall outside the scope of the cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. comma 5-bis: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are admissible only when they concern the formation of the party's will to accept the plea agreement, the prosecutor's consent, or a divergent judicial pronouncement, thereby excluding complaints regarding waived defenses or sentencing errors not constituting illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeal Article 599-bis waived defenses procedural inadmissibility Criminal Procedure Code imputazione di furto abbandono del procedimento per truffa crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272969), e ciò alla luce dell'effetto devolutivo dell'appello e della conseguente cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CALIANO FRANCESCO, nato a Napoli il 13 novembre 1967; avverso la sentenza del 12 giugno 2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Francesco Caliano, imputato del reato di furto con strappo, la pena concordata con il Procuratore generale previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, dal momento che il furto sarebbe stato commesso da tergo e da persona travisata; - che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), e ciò alla luce dell'effetto devolutivo dell'appello e della conseguente cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14