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Ordinanza — n. 51216/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived appeal reasons and lack of specific motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 51216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which parts of the lower court's reasoning lacked motivation. The appellant argued the appeal court did not explain its acceptance of the parties' agreement on sentencing, but the court noted that issues waived during the appeal stage regarding the agreed penalty cannot be raised in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern waived appeal reasons or lack specific allegations of motivation defects.

Parole chiave

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concordato in appello inammissibilità ricorso motivazione sentenza rinuncia motivi Cassa delle ammende riconsiderazione controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, ritenuto il reato ascritto a William Alfonso Cerbo in continuazione con una precedente condanna dal medesimo patita, rideterminava la pena nella misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610 c.p.p.
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBO WILLIAM ALFONSO nato a CATANIA il 19/08/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO ih/ITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto a sensi dell'art. 610 comma 5 bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, ritenuto il reato ascritto a William Alfonso Cerbo in continuazione con una precedente condanna dal medesimo patita, rideterminava la pena nella misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBO WILLIAM ALFONSO nato a CATANIA il 19/08/1982 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO ih/ITTORIO STANISLAO SCARLINI si è proceduto a sensi dell'art. 610 comma 5 bis c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, ritenuto il reato ascritto a William Alfonso Cerbo in continuazione con una precedente condanna dal medesimo patita, rideterminava la pena nella misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione non avendo la Corte motivato sulle ragioni dell'accoglimento della richiesta delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. :129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

2. Se ne deduce la evidente inammissibilità della censura mossa nel ricorso, censura che risulta peraltro anche del tutto generica non essendo stati precisati i punti della pronuncia la cui motivazione sarebbe carente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 novemb